P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 e dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 8, nella parte in cui punisce chiunque avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, con l'ammenda pari a un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto, per contrasto con gli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione; Sospende il presente giudizio e manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notifica della presente ordinanza, letta in pubblico dibattimento, al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. Aosta, addi' 24 gennaio 1994 Il pretore: CLIVIO 94C0689