P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 21  della  legge  13  settembre
 1982,  n.  646, come modificato dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 e
 dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 8, nella parte in cui  punisce
 chiunque   avendo   in   appalto   opere   riguardanti   la  pubblica
 amministrazione, concede anche di fatto in subappalto o a cottimo, in
 tutto o in parte, le opere stesse, con l'ammenda pari a un terzo  del
 valore  complessivo dell'opera ricevuta in appalto, per contrasto con
 gli  artt.  3,  25,  secondo  comma,  e  27,   terzo   comma,   della
 Costituzione;
    Sospende  il  presente  giudizio  e  manda alla cancelleria per la
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notifica  della
 presente ordinanza, letta in pubblico dibattimento, al Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  e la comunicazione al Presidente del Senato
 della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.
      Aosta, addi' 24 gennaio 1994
                          Il pretore: CLIVIO

 94C0689