P. Q. M. Visti gli articoli 295 del codice procedura civile e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Sospende il presente giudizio; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimita' costituzionale in relazione all'art. 3 della Costituzione dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, cosi' come modificato dall'art. 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108, la' ove non prevede anche per i licenziamenti viziati per mancato rispetto del secondo e terzo comma dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori e comunque viziati nella forma, le stesse conseguenze previste dallo stesso art. 8 per i licenziamenti privi di giusta causa e giustificato motivo; Ordina che detta ordinanza letta in udienza davanti alle parti sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Biella, addi' 29 marzo 1994 Il pretore: RAMELLA 94C0690