P. Q. M.
    Visti gli articoli 295 del codice  procedura  civile  e  23  della
 legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Sospende il presente giudizio;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale per il  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  in
 relazione  all'art.  3  della Costituzione dell'art. 8 della legge 15
 luglio 1966, n. 604, cosi' come modificato dall'art. 2 della legge 11
 maggio 1990, n. 108, la' ove non prevede anche  per  i  licenziamenti
 viziati  per  mancato  rispetto del secondo e terzo comma dell'art. 7
 dello  Statuto  dei  lavoratori  e  comunque  viziati nella forma, le
 stesse conseguenze previste dallo stesso art. 8 per  i  licenziamenti
 privi di giusta causa e giustificato motivo;
    Ordina che detta ordinanza letta in udienza davanti alle parti sia
 notificata  a  cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Biella, addi' 29 marzo 1994
                          Il pretore: RAMELLA

 94C0690