P. Q. M. Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60 del r.d.l. n. 1933/1938, per le ragioni di cui in motivazione, rispetto agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione dell'incidente di costituzionalita'; Sospende il giudizio; Dispone che la presente ordinanza venga notificata alle parti nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al presidente del Senato della Repubblica. Venezia, addi' 24 marzo 1994 Il presidente: GROSSI 94C0691