P. Q. M.
    Ritenuta  la  rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60 del r.d.l.  n.
 1933/1938,  per le ragioni di cui in motivazione, rispetto agli artt.
 3, 24 e 113 della Costituzione;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la
 decisione dell'incidente di costituzionalita';
    Sospende il giudizio;
    Dispone che la presente  ordinanza  venga  notificata  alle  parti
 nonche'  al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, e comunicata al
 Presidente della Camera dei deputati e al presidente del Senato della
 Repubblica.
      Venezia, addi' 24 marzo 1994
                         Il presidente: GROSSI

 94C0691