P. Q. M.
    Sulle conclusioni delle parti come da verbale;
    Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione  di
 costituzionalita' dell'art. 4 della legge 7 maggio 1981, n. 180, come
 sostituito  dall'art. 2 del d.l. 27 ottobre 1986, n. 700, convertito
 in legge 23 dicembre  1986,  n.  897,  e  dell'art.  63,  n.  3,  del
 c.p.m.p.,  nella parte in cui comportano che il tribunale militare di
 sorveglianza  decida  in  ordine all'affidamento in prova, o ad altri
 benefici applicabili alla reclusione militare,  rispetto  a  condanne
 pronunciate dal giudice ordinario per reato comune;
    Ordina  la  trasmisisone  degli  atti  alla Corte costituzionale e
 sospende il giudizio in corso;
    Dispone inoltre,  che,  a  cura  della  Cancelleria,  la  presente
 ordinanza  sia  notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Roma, addi' 24 maggio 1994
                        Il presidente: FABRETTI
   Il magistrato estensore: BRUNELLI
                              Il collaboratore di cancelleria: LAVEZZO
 94C0714