P. Q. M. Sulle conclusioni delle parti come da verbale; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di costituzionalita' dell'art. 4 della legge 7 maggio 1981, n. 180, come sostituito dall'art. 2 del d.l. 27 ottobre 1986, n. 700, convertito in legge 23 dicembre 1986, n. 897, e dell'art. 63, n. 3, del c.p.m.p., nella parte in cui comportano che il tribunale militare di sorveglianza decida in ordine all'affidamento in prova, o ad altri benefici applicabili alla reclusione militare, rispetto a condanne pronunciate dal giudice ordinario per reato comune; Ordina la trasmisisone degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Dispone inoltre, che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 24 maggio 1994 Il presidente: FABRETTI Il magistrato estensore: BRUNELLI Il collaboratore di cancelleria: LAVEZZO 94C0714