PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  11,  lettera a), della legge
 regionale del Piemonte 3 aprile 1989, n.  20  (Norme  in  materia  di
 tutela  di  beni  culturali,  ambientali e paesistici), sollevata, in
 riferimento agli artt. 25 e 117 della Costituzione,  dal  Pretore  di
 Cuneo con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.
                       Il Presidente: PESCATORE
                        Il redattore: MIRABELLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 94C0744