PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, lettera a), della legge regionale del Piemonte 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici), sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 117 della Costituzione, dal Pretore di Cuneo con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994. Il Presidente: PESCATORE Il redattore: MIRABELLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 94C0744