PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 141, primo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959 n.  393  (Testo
 unico  delle  norme  sulla  circolazione  stradale),  come modificato
 dall'art. 22 della  legge  24  marzo  1989,  n.  122,  sollevata,  in
 riferimento  all'art. 24 della Costituzione, dal giudice conciliatore
 di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe;
    Dichiara  non  fondata,  nei  sensi  di  cui  in  motivazione,  la
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 142-bis, primo
 comma, del d.P.R. 15 giugno 1959 n.  393  (Testo  unico  delle  norme
 sulla  circolazione stradale), come introdotto dall'articolo 24 della
 legge 24 marzo 1989, n. 122, sollevata, in  riferimento  all'art.  24
 della  Costituzione, dal giudice conciliatore di Roma con la medesima
 ordinanza.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: CAIANIELLO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 23 giugno 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 94C0777