PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 1, comma 2, della legge Regione Liguria 5 marzo 1992, n.  7
 (Inquadramento del personale regionale), sollevata, in relazione agli
 artt.   24,   25,   97   e  113  della  Costituzione,  dal  Tribunale
 amministrativo regionale della Liguria con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1994.
                       Il Presidente: PESCATORE
                         Il redattore: GUIZZI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 30 giugno 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 94C0794