PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge Regione Liguria 5 marzo 1992, n. 7 (Inquadramento del personale regionale), sollevata, in relazione agli artt. 24, 25, 97 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1994. Il Presidente: PESCATORE Il redattore: GUIZZI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 30 giugno 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 94C0794