ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 3, primo e
 secondo comma, della legge 18 febbraio  1983,  n.  47  (Riordinamento
 della  prosecuzione  volontaria  dell'assicurazione  obbligatoria per
 l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti), promosso con  ordinanza
 emessa il 10 maggio 1993 dal Pretore di Lucca nel procedimento civile
 vertente  tra  Del Seppia Walter e l'I.N.P.S., iscritta al n. 356 del
 registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visti   gli   atti   di   costituzione  di  Del  Seppia  Walter  e
 dell'I.N.P.S.;
    Udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 1994 il Giudice relatore
 Luigi Mengoni;
    Udito l'avv. Piero d'Amelio per il Del Seppia Walter;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Nel corso di un giudizio civile promosso da Walter Del Seppia
 contro  l'INPS  per  ottenere   l'accertamento   del   diritto   alla
 prosecuzione  volontaria  dell'assicurazione  per  l'invalidita' e la
 vecchiaia in base ai contributi versati alla Cassa di previdenza  dei
 dipendenti  degli  enti  locali  (CPDEL),  il  Pretore  di Lucca, con
 ordinanza del 10 maggio 1993, ha sollevato questione di  legittimita'
 costituzionale:  a)  in  linea  principale, dell'art. 3, primo comma,
 della legge 18 febbraio 1983, n. 47, per contrasto con gli artt.  35,
 36 e 38 Cost., in quanto esclude la compatibilita' della prosecuzione
 volontaria     dell'assicurazione     generale    obbligatoria    per
 l'invalidita', la vecchiaia e  i  superstiti  con  l'iscrizione  alle
 gestioni  speciali  INPS  per  i  lavoratori autonomi o alle gestioni
 previdenziali, comunque denominate, dei liberi professionisti; b)  in
 linea  subordinata,  in  riferimento  all'art.  3 Cost., dell'art. 3,
 secondo comma, della citata legge n. 47 del 1983, nella parte in  cui
 non prevede l'inapplicabilita' del divieto di cui al comma precedente
 anche  agli assicurati che alla data di pubblicazione della legge non
 fossero in  grado  di  ottenere  l'autorizzazione  alla  prosecuzione
 volontaria   a   causa  del  ritardo  frapposto  dall'amministrazione
 competente al trasferimento dei contributi all'INPS.
    Il giudice remittente premette,in fatto, che il  ricorrente,  dopo
 avere  prestato servizio alle dipendenze del Comune di Viareggio fino
 al 31 gennaio 1958, accreditandosi un'anzianita' contributiva  presso
 la  CPDEL  di  12 anni e un mese, ed essersi successivamente iscritto
 alla Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori legali, solo in
 data 11 agosto 1989 ha ricevuto formale  comunicazione  dell'avvenuto
 trasferimento,  dal  Ministero  del tesoro all'INPS, dei contributi a
 suo tempo versati alla  CPDEL.  La  domanda  di  autorizzazione  alla
 prosecuzione   volontaria,   presentata  non  appena  pervenuta  tale
 comunicazione, e' stata respinta dall'INPS ai sensi della legge n. 47
 del 1983 sopravvenuta nel frattempo.
    In relazione alla prima questione l'ordinanza richiama le sentenze
 nn. 35 del 1960 e 243 del 1976, che hanno dichiarato l'illegittimita'
 costituzionale per eccesso di delega dell'art. 16, primo  comma,  del
 d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, e dell'art. 5, primo comma, del d.P.R.
 31  dicembre  1971,  n.  1432,  i quali prevedevano, rispettivamente,
 l'incompatibilita' della prosecuzione  volontaria  dell'assicurazione
 generale   obbligatoria   con  l'iscrizione  a  forme  di  previdenza
 sostitutive o alle  gestioni  speciali  per  i  lavoratori  autonomi.
 Sebbene  pronunciate in riferimento esclusivo all'art. 76 Cost., tali
 sentenze avrebbero valore di  precedente  in  quanto  individuano  un
 principio  di  "favore  verso  la  libera  previdenza del cittadino".
 Percio', il divieto di cumulo, reintrodotto dalla norma impugnata con
 estensione  anche  ai  liberi  professionisti,  sarebbe  di  per  se'
 costituzionalmente  illegittimo  per  contrasto con i parametri sopra
 indicati.
    In relazione alla seconda questione,  il  giudice  a  quo  ritiene
 l'art.  3,  secondo  comma,  della  legge  n.  47 del 1983 lesivo del
 principio di eguaglianza perche' discrimina  ingiustificatamente  gli
 assicurati  che  non hanno potuto ottenere l'autorizzazione dell'INPS
 prima della data di entrata in vigore della legge a causa del mancato
 trasferimento da  parte  del  Ministero  del  tesoro  dei  contributi
 precedentemente versati alla CPDEL.
    2.  -  Nel  giudizio  davanti  alla  Corte  costituzionale  si  e'
 costituito l'assicurato, il  quale  riprende,  sviluppandole  in  una
 memoria  aggiunta,  le  argomentazioni dell'ordinanza di rimessione e
 conclude per una dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle
 norme impugnate.
    In  ordine  alla questione sub b) la parte privata prospetta anche
 la possibilita' di una  interpretazione  "adeguatrice"  dell'art.  3,
 secondo  comma,  della  legge  n. 47 del 1983, la quale comprenda nel
 campo di applicazione della deroga al divieto del primo comma "coloro
 che, come il ricorrente, alla data di entrata in vigore  della  legge
 non  avevano  avuto  la  possibilita'  tecnica  di una autorizzazione
 dell'INPS per il mancato trasferimento dei contributi".
    3. - Si e' pure costituito l'INPS chiedendo che le questioni siano
 dichiarate infondate.
    L'Istituto contesta la pretesa  contrarieta'  dell'art.  3,  primo
 comma,  della  legge  n. 47 del 1983 agli artt. 35, 36 e 38 Cost.: la
 garanzia costituzionale della tutela previdenziale  e'  adeguatamente
 adempiuta dall'assicurazione obbligatoria, tanto piu' dopo la legge 5
 marzo  1990,  n.  45,  che  ha  concesso  ai liberi professionisti la
 facolta' di ricongiunzione presso la rispettiva cassa  di  previdenza
 di  tutti  i  periodi  di  contribuzione  precedentemente accreditati
 presso forme di previdenza obbligatoria per lavoratori  dipendenti  o
 autonomi.  La  possibilita' di cumulo dell'assicurazione obbligatoria
 in qualita' di libero professionista con la  prosecuzione  volontaria
 della  cessata  assicurazione  generale  presso  l'INPS e' materia di
 scelta discrezionale del legislatore, dipendente da  valutazioni  che
 possono variare nel tempo.
    Quanto  all'art.  3, secondo comma, l'INPS osserva che esso e' una
 conseguenza della tendenza del  legislatore  a  evitare  una  duplice
 assicurazione.
                        Considerato in diritto
    1.  -  Il  Pretore di Lucca ha sollevato questione di legittimita'
 costituzionale:
       a) in riferimento agli artt. 35, 36 e 38  Cost.,  dell'art.  3,
 primo  comma,  della legge 18 febbraio 1983, n. 47, in quanto esclude
 la compatibilita' della  prosecuzione  volontaria  dell'assicurazione
 generale  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
 con l'iscrizione alle gestioni speciali dell'INPS  per  i  lavoratori
 autonomi  o  alle  gestioni  previdenziali,  comunque denominate, dei
 liberi professionisti;
       b) in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3, secondo comma,
 della citata legge n. 47 del 1983, nella parte  in  cui  non  prevede
 l'inapplicabilita'  del divieto di cui al comma precedente anche agli
 assicurati che alla data di pubblicazione della legge non fossero  in
 grado  di  ottenere  l'autorizzazione  alla prosecuzione volontaria a
 causa  del  ritardo  frapposto  dall'amministrazione  competente   al
 trasferimento dei contributi all'INPS.
    2. - Entrambe le questioni sono infondate.
    Non  possono  esse  invocate come precedente le sentenze di questa
 Corte nn. 35 del 1960 e 243 del 1972. Gli  artt.  16  del  d.P.R.  26
 aprile  1957,  n. 818, e 5, primo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971,
 n. 1432, che vietavano il cumulo, in via di prosecuzione  volontaria,
 dell'assicurazione  generale  obbligatoria  con l'iscrizione ad altre
 forme  di  previdenza,  sono  stati   dichiarati   costituzionalmente
 illegittimi  esclusivamente  per  violazione  dell'art.  76  Cost. Il
 "favore verso la libera previdenza del cittadino"  e'  addotto  dalle
 sentenze   citate  come  principio  ostativo  a  una  interpretazione
 estensiva  della delega legislativa conferita dall'art. 35, lett. b),
 n. 1, della  legge  30  aprile  1969,  n.  153,  non  come  principio
 costituzionale preclusivo del divieto di cumulo.
    L'inversione della linea di politica legislativa, decisa su questo
 punto  dall'art.  3  della  legge  n. 47 del 1983, rientra pienamente
 nella discrezionalita' del legislatore, senza alcun limite  da  parte
 dell'art. 38, secondo comma, Cost., e tanto meno da parte degli artt.
 35 e 36 Cost.
    3.  -  La  questione  subordinata  sub  b)  non si giustifica alla
 stregua di un'interpretazione corretta della legge.
    Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo -  decorrente  dal
 giorno  di pubblicazione della legge (25 febbraio 1983), anziche' dal
 1 gennaio 1983 secondo la regola generale dell'art.  4  -  l'art.  3,
 secondo  comma,  non discrimina gli assicurati in funzione della data
 del provvedimento autorizzativo della prosecuzione volontaria, bensi'
 in funzione della decorrenza dell'autorizzazione,  la  quale  dipende
 dalla  data  di  presentazione  della domanda all'INPS (art. 7, primo
 comma, del d.P.R. n. 1432 del 1971):  la  domanda  di  autorizzazione
 deve  risultare  presentata in tempo utile affinche' l'autorizzazione
 possa avere decorrenza anteriore al momento di entrata in vigore  del
 divieto.
    Cosi'   precisato  il  significato  della  norma  transitoria,  la
 tardivita', non imputabile  all'assicurato,  del  trasferimento,  dal
 Ministero  del  tesoro  all'INPS,  dei  contributi versati alla CPDEL
 appare una circostanza irrilevante, trattandosi di un presupposto del
 provvedimento autorizzativo - che non puo'  essere  concesso  se  non
 dopo   che  la  posizione  assicurativa  dell'interessato  sia  stata
 ricostituita presso l'INPS - non di un presupposto di  ammissibilita'
 della  domanda  di  autorizzazione. Se, per ipotesi, la domanda fosse
 stata  presentata  tempestivamente  (cioe'  almeno  un  giorno  prima
 dell'ultimo  sabato  antecedente il 25 febbraio 1983), l'Istituto non
 potrebbe  respingerla  adducendo   il   tardivo   trasferimento   dei
 contributi accreditati all'assicurato presso la CPDEL.