PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondate  le questioni di legittimita' costituzionale
 dell'art. 3, primo e secondo comma, della legge 18 febbraio 1983,  n.
 47       (Riordinamento       della      prosecuzione      volontaria
 dell'assicurazioneobbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia  ed  i
 superstiti),  sollevate,  in  riferimento  agli  artt. 3, 35, 36 e 38
 della Costituzione, dal Pretore di Lucca con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 30 giugno 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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