PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo e secondo comma, della legge 18 febbraio 1983, n. 47 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazioneobbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 35, 36 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Lucca con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: MENGONI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 30 giugno 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 94C0795