P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 delle legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 3 della Carta costituzionale, nella parte in cui non consente l'applicazione delle pene sostitutive al reato di cui all'art. 21, terzo comma, legge 10 maggio 1976, n. 319; Dichiara sospeso il presente procedimento e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza nei riguardi delle parti e perche' copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Torino, addi' 19 maggio 1994 Il presidente: SERIANNI Il consigliere: RUSSO-BARTOLINI 94C0807