P. Q. M.
    Visti gli artt.  134  della  Costituzione  e  23  delle  legge  n.
 87/1953;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della  legge
 24  novembre  1981,  n.  689,  in  relazione  all'art.  3 della Carta
 costituzionale, nella parte in cui non consente l'applicazione  delle
 pene  sostitutive  al reato di cui all'art. 21, terzo comma, legge 10
 maggio 1976, n. 319;
    Dichiara sospeso il presente  procedimento  e  ordina  l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Manda  alla  Cancelleria  per  gli  adempimenti  di competenza nei
 riguardi delle parti e perche' copia  della  presente  ordinanza  sia
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Torino, addi' 19 maggio 1994
                        Il presidente: SERIANNI
                                       Il consigliere: RUSSO-BARTOLINI
 94C0807