P. Q. M. Visti gli artt. 3, primo comma, della Costituzione, 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del disposto dell'art. 32, primo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223, laddove esclude dalla "sanatoria" amministrativa e, conseguentemente, penale, la situazione delle emittenti private, che, alla data di entrata in vigore della legge predetta, avessero semplicemente installato impianti di radiodiffusione televisiva, mantenendo gli stessi in condizione di idoneita' ad un qualsivoglia funzionamento, senza, peraltro, aver provveduto a rendere gli stessi funzionanti, entro e non oltre la data suddetta; Dispone la sospensione del processo ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per le ulteriori incombenze di rito. Camerino, addi' 31 marzo 1994 Il pretore: SEMERARO 94C0820