P. Q. M.
    Visti gli artt. 3, primo comma, della  Costituzione,  23  e  segg.
 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale del disposto dell'art. 32,  primo  comma,
 della  legge 6 agosto 1990, n. 223, laddove esclude dalla "sanatoria"
 amministrativa  e,  conseguentemente,  penale,  la  situazione  delle
 emittenti  private,  che,  alla data di entrata in vigore della legge
 predetta,   avessero    semplicemente    installato    impianti    di
 radiodiffusione  televisiva,  mantenendo  gli stessi in condizione di
 idoneita' ad un qualsivoglia  funzionamento,  senza,  peraltro,  aver
 provveduto  a  rendere  gli  stessi funzionanti, entro e non oltre la
 data suddetta;
    Dispone la sospensione del  processo  ed  ordina  la  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Manda alla cancelleria per le ulteriori incombenze di rito.
      Camerino, addi' 31 marzo 1994
                         Il pretore: SEMERARO

 94C0820