P. Q. M.
    Visti gli artt.  134  della  Costituzione  e  23  della  legge  n.
 87/1953;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della  legge
 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 3 della Costituzione,
 nella parte in cui non consente l'applicazione delle pene sostitutive
 al reato di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976,
 n. 319;
    Dichiara  sospeso  il  presente procedimento ed ordina l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Manda la cancelleria per gli adempimenti di  competenza  (notifica
 di  copia  della  presente  ordinanza al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e comunicazione della stessa ai Presidenti delle due  Camere
 del Parlamento).
      Ficarolo, addi' 26 maggio 1994
                         Il pretore: PAVARINI

 94C0822