P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non consente l'applicazione delle pene sostitutive al reato di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319; Dichiara sospeso il presente procedimento ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza (notifica di copia della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento). Ficarolo, addi' 26 maggio 1994 Il pretore: PAVARINI 94C0822