PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale   dell'art.   2,   comma
 sesto-bis,  della legge 27 aprile 1989, n. 154 (Conversione in legge,
 con modificazioni del decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  69  recante
 "Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone
 fisiche   e   versamento   di  acconto  delle  imposte  sui  redditi,
 determinazione forfettaria del reddito e dell'I.V.A.,  nuovi  termini
 per  la  presentazione  della  dichiarazione  da parte di determinate
 categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita'  formali  e  di
 minori  infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle
 elusioni, nonche' in materia di aliquote  I.V.A.  e  di  tasse  sulle
 concessioni   governative"),   nella   parte   in   cui   -  mediante
 l'equiparazione tra i vitalizi di cui al secondo comma  dell'art.  24
 ed  al  penultimo comma dell'art. 29 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
 600 e le rendite vitalizie di cui al comma primo, lett. h)  dell'art.
 47 del testo unico approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 -
 riconosce  a  favore  degli stessi vitalizi, ai fini dell'imposta sul
 reddito   delle   persone   fisiche,   un   trattamento    tributario
 privilegiato,  con  l'abbattimento  della  base  imponibile al 60 per
 cento del reddito percepito.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: CHELI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 94C0840