PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  4-bis,  primo
 comma, secondo periodo, della legge 26 luglio 1975,
 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
 misure  privative  e  limitative  della  liberta'),  come  sostituito
 dall'art. 15, primo comma, lettera a),  del  decreto-legge  8  giugno
 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e
 provvedimenti  di  contrasto  alla  criminalita' mafiosa), convertito
 nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui non prevede che
 i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano  essere
 concessi  anche  nel  caso in cui la limitata partecipazione al fatto
 criminoso,  come  accertata  nella  sentenza   di   condanna,   renda
 impossibile  un'utile  collaborazione  con  la  giustizia, sempre che
 siano stati acquisiti elementi tali da  escludere  in  maniera  certa
 l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata;
    Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
 del primo periodo del medesimo art. 4-bis, primo comma, sollevata, in
 riferimento  agli  artt.  24,  3,  25  e  27  della Costituzione, dal
 Tribunale  di  sorveglianza  di  Bari  con  l'ordinanza  indicata  in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 19 luglio 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: SPAGNOLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 94C0900