PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  52,  secondo
 comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni
 sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui  non
 prevede  che  il  coniuge  del debitore possa proporre opposizione di
 terzo per i beni mobili  ad  esso  pervenuti  per  atto  pubblico  di
 donazione di data anteriore al matrimonio.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 19 luglio 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: MIRABELLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 94C0901