PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui non prevede che il coniuge del debitore possa proporre opposizione di terzo per i beni mobili ad esso pervenuti per atto pubblico di donazione di data anteriore al matrimonio. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 19 luglio 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: MIRABELLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 94C0901