PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara inammissibile la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  66,  comma  9,  del  decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331
 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di  imposte  sugli  oli
 minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati
 e   in   materia  di  IVA  con  quelle  recate  da  direttive  CEE  e
 modificazioni   conseguenti   a   detta    armonizzazione,    nonche'
 disposizioni  concernenti  la  disciplina  dei  centri autorizzati di
 assistenza  fiscale,  le   procedure   dei   rimborsi   di   imposta,
 l'esclusione  dall'ILOR  dei  redditi  di  impresa fino all'ammontare
 corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il
 1993 di un'imposta erariale straordinaria su  taluni  beni  ed  altre
 disposizioni  tributarie)  sollevata,  in riferimento agli artt. 117,
 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Liguria  con  il  ricorso
 indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 4 luglio 1994.
                  Il Presidente e redattore: CASAVOLA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 94C0912