PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, sesto comma, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487 (Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM), convertito con modifiche nella legge 17 febbraio 1993, n. 33, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione, dal Pretore del Circondario di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 4 luglio 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: SANTOSUOSSO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 94C0914