PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 6, sesto comma, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n.  487
 (Soppressione  dell'Ente  partecipazioni  e  finanziamento  industria
 manifatturiera - EFIM),  convertito  con  modifiche  nella  legge  17
 febbraio 1993, n. 33, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41
 della  Costituzione,  dal  Pretore  del  Circondario  di  Torino  con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 4 luglio 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: SANTOSUOSSO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 94C0914