ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 286- bis del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1994 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pisa nel procedimento penale a carico di Musumeci Silvio, iscritta al n. 143 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pisa ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 286- bis del codice di procedura penale, deducendo, per un verso, la violazione del principio di uguaglianza, atteso l'ingiustificato diverso regime che sarebbe riservato agli ammalati di AIDS rispetto ai portatori di patologie altrettanto gravi, e, sotto altro profilo, la violazione dell'art. 2 della Costituzione, giacche' il divieto di custodia in carcere stabilito per tali soggetti comprometterebbe le esigenze di tutela della collettivita'; e che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; Considerato che questa Corte, con sentenza n. 210 del 1994, ha dichiarato non fondata l'identica questione in riferimento all'art. 3 della Costituzione e che il giudice a quo non prospetta al riguardo argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati; che la dedotta compromissione delle esigenze di sicurezza collettiva deve ritenersi nella specie insussistente, considerato che nei confronti delle persone affette da AIDS possono disporsi tutte le misure diverse dalla custodia in carcere e, quindi, anche quella custodiale degli arresti domiciliari, con l'aggiunta delle prescrizioni e cautele che le esigenze del singolo caso possono consigliare; e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.