PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondate  le questioni di legittimita' costituzionale
 dell'art. 14 della legge della Regione Campania 15 marzo 1984, n.  11
 (Norme  per  la  prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e
 per l'inserimento nella  vita  sociale),  dell'articolo  unico  della
 legge  della  Regione Campania 8 marzo 1985, n. 12 (Autorizzazione ai
 cittadini residenti nella Regione Campania per cure  presso  case  di
 cura  non  convenzionate  operanti  sul  territorio nazionale), degli
 artt. 1, 2, 5 e 6, primo comma, della legge della Regione Campania 27
 ottobre 1978, n. 46  (Autorizzazione  ai  cittadini  residenti  nella
 Regione  Campania per cure presso strutture ospedaliere site in Paesi
 non  regolamentati  da  accordi  C.E.E.  con  lo   Stato   italiano),
 sollevate,  con  l'ordinanza  indicata  in  epigrafe,  dal  Tribunale
 amministrativo regionale della Campania, per violazione dell'art. 117
 della Costituzione, in relazione all'art. 3 della  legge  23  ottobre
 1985,  n.  595  (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano
 sanitario triennale 1986-1988);
    Dichiara non fondate le questioni di  legittimita'  costituzionale
 degli  articoli  di  legge  regionale menzionati al capo precedente e
 dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104  (Legge-quadro  per
 l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
 handicappate), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e  32  della
 Costituzione,  con  l'ordinanza  indicata  in epigrafe, dal Tribunale
 amministrativo regionale della Campania;
    Dichiara non fondate le questioni di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  7  della  citata  legge  n.  104  del  1992, sollevate, in
 riferimento agli artt. 3 e 97  della  Costituzione,  con  l'ordinanza
 indicata  in  epigrafe,  dal Tribunale amministrativo regionale della
 Campania.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 6 luglio 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 15 luglio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 94C0922