PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione Campania 15 marzo 1984, n. 11 (Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l'inserimento nella vita sociale), dell'articolo unico della legge della Regione Campania 8 marzo 1985, n. 12 (Autorizzazione ai cittadini residenti nella Regione Campania per cure presso case di cura non convenzionate operanti sul territorio nazionale), degli artt. 1, 2, 5 e 6, primo comma, della legge della Regione Campania 27 ottobre 1978, n. 46 (Autorizzazione ai cittadini residenti nella Regione Campania per cure presso strutture ospedaliere site in Paesi non regolamentati da accordi C.E.E. con lo Stato italiano), sollevate, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988); Dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale degli articoli di legge regionale menzionati al capo precedente e dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal Tribunale amministrativo regionale della Campania; Dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della citata legge n. 104 del 1992, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal Tribunale amministrativo regionale della Campania. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 6 luglio 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 15 luglio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 94C0922