PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 561, commi 1 e 2, del codice
 di  procedura  penale,  sollevata,  in riferimento all'art. 3 (recte,
 agli artt. 3 e 24) della Costituzione, dal giudice  per  le  indagini
 preliminari presso la Pretura di Imperia, con l'ordinanza indicata in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 6 luglio 1994.
                       Il Presidente: PESCATORE
                       Il redattore: CAIANIELLO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 15 luglio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 94C0923