PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 561, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 (recte, agli artt. 3 e 24) della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Imperia, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 6 luglio 1994. Il Presidente: PESCATORE Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 15 luglio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 94C0923