PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  4  del  d.P.R.  30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle
 disposizioni per l'assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni
 sul  lavoro  e  le malattie professionali), sollevata, in riferimento
 all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Torino con  l'ordinanza
 indicata in epigrafe;
    Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.  4  del  d.P.R.  30  giugno  1965,  n.  1124, sollevata, in
 riferimento agli artt. 3 e 38  della  Costituzione,  dal  Pretore  di
 Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: SANTOSUOSSO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 15 luglio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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