PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione:
       a) la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 142,
 quinto  comma,  e  142-  bis  del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (Testo
 unico delle norme sulla circolazione stradale), come modificati dalla
 legge 24 marzo 1989 n. 122, sollevata,  in  riferimento  all'art.  24
 della  Costituzione, dal Pretore di Tolmezzo con l'ordinanza indicata
 in epigrafe;
       b) la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  142
 del  medesimo  d.P.R.  15  giugno  1959 n. 393, come modificato dalla
 legge 24 marzo 1989 n. 122, sollevata,  in  riferimento  all'art.  24
 della Costituzione, dal Pretore di Tolmezzo con la stessa ordinanza.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: CAIANIELLO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 15 luglio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 94C0929