PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Disciplina del contenzioso tributario) sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Grosseto in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VARI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 20 luglio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 94C0943