PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'inammissibilita'  della   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  39-bis  del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
 (Disciplina del contenzioso tributario) sollevata  dalla  Commissione
 tributaria  di secondo grado di Grosseto in riferimento agli artt. 3,
 23 e 53 della Costituzione con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: VARI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 20 luglio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 94C0943