P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60 della legge n. 689/1981 nella parte in cui esclude l'applicabilita' delle sanzioni sostitutive al reato previsto dall'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976 per violazione dell'art. 3 della Costituzione; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti del processo e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Vignola, addi' 3 maggio 1994 Il pretore: PONTERIO 94C0980