P. Q. M.
    Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1
 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art.  60  della  legge  n.  689/1981
 nella   parte   in   cui   esclude  l'applicabilita'  delle  sanzioni
 sostitutive al reato previsto dall'art. 21, terzo comma, della  legge
 n. 319/1976 per violazione dell'art. 3 della Costituzione;
    Ordina    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Dispone che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle parti del processo e al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Vignola, addi' 3 maggio 1994
                         Il pretore: PONTERIO

 94C0980