P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge  11  marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara  d'ufficio  non  manifestamente  infondata e rilevante la
 questione di legittimita' costituzionale del comma 12-bis e del comma
 12-ter aggiunti dall'art.  8  del  d.l.  14  giugno  1993,  n.  187,
 convertito  nella  legge 12 agosto 1993, n. 296, all'art. 7 del d.l.
 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge 28  febbraio  1990,  n.
 39, per violazione degli artt. 3, 10, 27, 79, 81 della Costituzione;
    Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale;
    Dispone che - a cura della cancelleria - la presente ordinanza sia
 notificata all'imputato, al suo difensore, al procuratore generale ed
 al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  nonche'  comunicata ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Milano, addi' 17 maggio 1994
                        Il presidente: CACCAMO
                                    I consiglieri: SCUFFI - PIGLIONICA
 94C1013