P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara d'ufficio non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale del comma 12-bis e del comma 12-ter aggiunti dall'art. 8 del d.l. 14 giugno 1993, n. 187, convertito nella legge 12 agosto 1993, n. 296, all'art. 7 del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 39, per violazione degli artt. 3, 10, 27, 79, 81 della Costituzione; Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che - a cura della cancelleria - la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al suo difensore, al procuratore generale ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Milano, addi' 17 maggio 1994 Il presidente: CACCAMO I consiglieri: SCUFFI - PIGLIONICA 94C1013