P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, del r.d. n. 267/1942 con riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude per le societa' commerciali di persone, con la sola eccezione delle societa' artigiane, la facolta' di provare i requisiti della piccola imprenditorialita'; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso e manda alla cancelleria perche' provveda a trasmettere la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti. Cosi' deciso in Rimini, addi' 26 maggio 1994. Il presidente: ROSSOMANDI L'estensore: FEDERICO 94C1019