P. Q. M.
    Visto  l'art.  23 della legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non
 manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  1, ultimo comma, del r.d. n. 267/1942 con riferimento agli
 artt. 24 e 3 della Costituzione, nella parte in cui  esclude  per  le
 societa' commerciali di persone, con la sola eccezione delle societa'
 artigiane,   la   facolta'  di  provare  i  requisiti  della  piccola
 imprenditorialita';
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Sospende  il  giudizio  in  corso e manda alla cancelleria perche'
 provveda a  trasmettere  la  presente  ordinanza  al  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri ed alle parti.
    Cosi' deciso in Rimini, addi' 26 maggio 1994.
                       Il presidente: ROSSOMANDI
                                                 L'estensore: FEDERICO
 94C1019