P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge
 24   novembre   1981,   n.   689  in  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e  la
 sospensione del processo in corso;
    Ordina  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri ed inoltre sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del
 Parlamento.
      Fano, addi' 4 maggio 1994
                         Il pretore: MISCIONE

 94C1020