P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 in riferimento all'art. 3 della Costituzione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del processo in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri ed inoltre sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Fano, addi' 4 maggio 1994 Il pretore: MISCIONE 94C1020