IL PRETORE Sciogliendo la riserva; Rileva che il ricorrente Rospetti Rigoletto, pensionato di vecchiaia I.N.P.S., gestione lavoratori dipendenti, dal 1 luglio 1987, richiede il ricalcolo della pensione, dal 1 gennaio 1988, con il conteggio delle quote di retribuzione prima escluse perche' eccedenti il tetto, invocando l'applicazione dell'art. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, interpretato dall'art. 3, comma 2-bis, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160; che, a tal fine, invoca la sentenza n. 72 del 20-22 febbraio 1990 della Corte costituzionale; che l'I.N.P.S. si oppone alla domanda, deducendo che il nuovo sistema di liquidazione della pensione non puo' trovare applicazione nei confronti del ricorrente, perche' egli non beneficerebbe di quote aggiuntive di pensione ma di una vera e propria riliquidazione della pensione base; che, per una migliore comprensione della fattispecie, e' necessario ricordare che l'art. 21, sesto comma, della legge n. 67/1988, stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 1988, ai fini della determinazione della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la retribuzione eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile e' computata secondo aliquote decrescenti indicate in apposite tabelle; la quota di pensione cosi' calcolata si somma alla pensione determinata in base al limite massimo suddetto e diviene, a tutti gli effetti, parte integrante di essa; che il comma 2-bis dell'art. 3 del d.l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modifiche con legge 20 maggio 1988, n. 160, ha statuito che "l'art. 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che la retribuzione pensionabile va calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili e pensionabili, rivalutate a norma dell'undicesimo comma dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e relative alle ultime duecentosessanta settimane di retribuzione"; che la norma interpretativa, cosi' come intesa ed applicata dall'I.N.P.S. (circolare n. 133 del 9 giugno 1988), non si e' limitata a prevedere quote di pensione, calcolate sulla retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile, da aggiungere alla pensione calcolata in base alla retribuzione pensionabile, ma ha introdotto anche un diverso sistema di liquidazione della pensione base, che ricomprende quote di retribuzione prima escluse dal calcolo ai sensi del dodicesimo comma dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297; che, infatti, prima della legge n. 160/1988, il calcolo della pensione si effettuava sempre prendendo in considerazione le ultime 260 settimane di retribuzione, ma non si teneva conto della retribuzione media settimanale di ciascun anno solare, rivalutata, per la parte eccedente la retribuzione massima settimanale pensionabile in vigore nell'anno solare da cui decorre la pensione; che, invece, secondo il nuovo sistema introdotto dal comma 2- bis dell'art. 3 del d.l. n. 86/1988, convertito con la legge n. 160/1988, la retribuzione media pensionabile va calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili e pensionabili, rivalutate a norma dell'undicesimo comma dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e relative alle ultime 260 settimane, ma non si opera piu' il taglio dell'eccedenza per ciascun anno solare, effettuandosi invece il calcolo dell'eccedenza tra la retribuzione media settimanale quinquennale e la retribuzione massima settimanale pensionabile in vigore nell'anno solare in cui decorre la pensione; che, di conseguenza, con il nuovo sistema di calcolo finiscono per essere considerate, ad aliquota piena, ai fini della pensione base, quote di retribuzione prima non calcolate, il che avviene quando negli ultimi cinque anni - come nel caso del ricorrente - si sono percepite retribuzioni a volte inferiori ed a volte superiori al tetto; che l'I.N.P.S. nega la retroattivita' di tale sistema di calcolo per i pensionati da epoca precedente il 1 gennaio 1987, sostenendo che non giova alla richiesta del ricorrente neppure la sentenza n. 72 del 20-22 febbraio 1990, in quanto tale sentenza ha interpretato la normativa del 1988 negando che, per l'allineamento dei vecchi pensionati ai nuovi, sia necessaria una riliquidazione, in quanto "il meccanismo predisposto, in effetti, si esaurisce nell'erogazione della "quota" aggiuntiva di pensione - da sommare "alla pensione determinata in base al limite massimo" della retribuzione pensionabile - risultante dal computo, secondo le aliquote indicate in tabella, della retribuzione imponibile eccedente tale limite ..", con "operazione autonoma ed aggiuntiva rispetto a quella di liquidazione della pensione gia' effettuata in base al "tetto" pensionabile, che non comporta percio' alcuna riliquidazione di quota e si risolve in una mera sommatoria di due entita' distinte"; che la interpretazione "costituzionale" della normativa denunciata, effettuata nella sentenza n. 72/1990 della Corte costituzionale, non poteva tener conto delle ingiustificate diseguaglianze che si potevano creare, in virtu' della interpretazione adottata dall'I.N.P.S. del comma 2-bis dell'art. 3 della legge 20 maggio 1988, n. 160, proprio in danno dei pochi pensionati piu' poveri, che negli ultimi cinque anni avessero percepito retribuzioni a volte inferiori e a volte superiori al tetto, perche' per costoro, ove collocati in pensione prima del 1 gennaio 1988, non sarebbero mai state considerate quote di retribuzioni eccedenti il tetto e pur soggette a contribuzione, con sospetta violazione dell'art. 3 della Costituzione, ed in contrasto con lo stesso spirito del testo dell'art. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67; che, infatti, scopo della norma, cosi' come interpretata dalla Corte costituzionale con la ricordata sentenza n. 72/1990, era quello di consentire, dal 1 gennaio 1988, che tutta la retribuzione soggetta a contribuzione fosse valutata, anche se ad aliquote diverse e decrescenti, ai fini della pensione; che la questione appare rilevante nel presente giudizio, perche' il ricorrente Rospetti, in pensione dal 1 luglio 1987, non si e' visto considerare dal 1 gennaio 1988, come da sua richiesta, quote di retribuzione assoggettate a contribuzione pari a lire 955.066 nel 1986 e a lire 10.376.500 nell'anno 1987, perche' eccedenti il tetto secondo il vecchio calcolo e ricomprese nel tetto secondo il nuovo calcolo, ma non produttive di benefici per quanto sopra esposto;