IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva;
    Rileva   che  il  ricorrente  Rospetti  Rigoletto,  pensionato  di
 vecchiaia I.N.P.S., gestione  lavoratori  dipendenti,  dal  1  luglio
 1987,  richiede  il ricalcolo della pensione, dal 1 gennaio 1988, con
 il conteggio  delle  quote  di  retribuzione  prima  escluse  perche'
 eccedenti  il  tetto,  invocando  l'applicazione  dell'art. 21, sesto
 comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67,  interpretato  dall'art.  3,
 comma  2-bis, del d.l. 21 marzo 1988, n.  86, convertito nella legge
 20 maggio 1988, n. 160; che, a tal fine, invoca la sentenza n. 72 del
 20-22 febbraio 1990 della Corte  costituzionale;  che  l'I.N.P.S.  si
 oppone  alla  domanda, deducendo che il nuovo sistema di liquidazione
 della pensione  non  puo'  trovare  applicazione  nei  confronti  del
 ricorrente,  perche'  egli  non  beneficerebbe di quote aggiuntive di
 pensione ma di una vera e propria riliquidazione della pensione base;
      che,  per  una  migliore  comprensione  della  fattispecie,   e'
 necessario  ricordare  che  l'art.  21,  sesto  comma, della legge n.
 67/1988, stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 1988, ai fini della
 determinazione    della    misura    delle    pensioni    a    carico
 dell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
 vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la  retribuzione
 eccedente  il  limite  massimo  di retribuzione annua pensionabile e'
 computata secondo aliquote decrescenti indicate in apposite  tabelle;
 la   quota  di  pensione  cosi'  calcolata  si  somma  alla  pensione
 determinata in base al limite massimo suddetto e diviene, a tutti gli
 effetti, parte integrante di essa;
      che il comma 2-bis dell'art. 3 del d.l. 21 marzo 1988,  n.  86,
 convertito  con  modifiche  con  legge  20  maggio  1988,  n. 160, ha
 statuito che "l'art.  21  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  si
 interpreta  nel  senso  che la retribuzione pensionabile va calcolata
 sulla media delle retribuzioni imponibili e pensionabili,  rivalutate
 a norma dell'undicesimo comma dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982,
 n.   297,  e  relative  alle  ultime  duecentosessanta  settimane  di
 retribuzione";
      che la norma interpretativa,  cosi'  come  intesa  ed  applicata
 dall'I.N.P.S.  (circolare  n.  133  del  9  giugno  1988),  non si e'
 limitata a prevedere quote di pensione, calcolate sulla  retribuzione
 imponibile   eccedente   il  limite  massimo  di  retribuzione  annua
 pensionabile, da aggiungere alla  pensione  calcolata  in  base  alla
 retribuzione  pensionabile, ma ha introdotto anche un diverso sistema
 di  liquidazione  della  pensione  base,  che  ricomprende  quote  di
 retribuzione  prima escluse dal calcolo ai sensi del dodicesimo comma
 dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297;
      che, infatti, prima della legge n. 160/1988,  il  calcolo  della
 pensione  si  effettuava sempre prendendo in considerazione le ultime
 260  settimane  di  retribuzione,  ma  non  si  teneva  conto   della
 retribuzione  media  settimanale  di ciascun anno solare, rivalutata,
 per  la  parte  eccedente   la   retribuzione   massima   settimanale
 pensionabile in vigore nell'anno solare da cui decorre la pensione;
      che,  invece,  secondo  il nuovo sistema introdotto dal comma 2-
 bis dell'art. 3 del d.l. n. 86/1988,  convertito  con  la  legge  n.
 160/1988, la retribuzione media pensionabile va calcolata sulla media
 delle  retribuzioni  imponibili  e  pensionabili,  rivalutate a norma
 dell'undicesimo comma dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297,
 e relative alle ultime 260 settimane, ma non si opera piu' il  taglio
 dell'eccedenza  per  ciascun  anno  solare,  effettuandosi  invece il
 calcolo  dell'eccedenza  tra  la   retribuzione   media   settimanale
 quinquennale  e  la  retribuzione massima settimanale pensionabile in
 vigore nell'anno solare in cui decorre la pensione;
      che, di conseguenza, con il nuovo sistema di  calcolo  finiscono
 per  essere  considerate,  ad  aliquota piena, ai fini della pensione
 base, quote di retribuzione  prima  non  calcolate,  il  che  avviene
 quando  negli  ultimi cinque anni - come nel caso del ricorrente - si
 sono percepite retribuzioni a volte inferiori ed a volte superiori al
 tetto;
      che l'I.N.P.S. nega la retroattivita' di tale sistema di calcolo
 per i pensionati da epoca precedente il 1  gennaio  1987,  sostenendo
 che non giova alla richiesta del ricorrente neppure la sentenza n. 72
 del  20-22  febbraio 1990, in quanto tale sentenza ha interpretato la
 normativa  del  1988  negando  che,  per  l'allineamento  dei  vecchi
 pensionati ai nuovi, sia necessaria una riliquidazione, in quanto "il
 meccanismo  predisposto,  in  effetti,  si  esaurisce nell'erogazione
 della "quota" aggiuntiva di pensione  -  da  sommare  "alla  pensione
 determinata   in   base   al   limite   massimo"  della  retribuzione
 pensionabile - risultante dal computo, secondo le  aliquote  indicate
 in  tabella, della retribuzione imponibile eccedente tale limite ..",
 con  "operazione  autonoma  ed  aggiuntiva  rispetto  a   quella   di
 liquidazione  della  pensione  gia'  effettuata  in  base  al "tetto"
 pensionabile, che non comporta percio' alcuna riliquidazione di quota
 e si risolve in una mera sommatoria di due entita' distinte";
      che  la   interpretazione   "costituzionale"   della   normativa
 denunciata,   effettuata   nella  sentenza  n.  72/1990  della  Corte
 costituzionale,  non  poteva   tener   conto   delle   ingiustificate
 diseguaglianze    che   si   potevano   creare,   in   virtu'   della
 interpretazione adottata dall'I.N.P.S. del comma  2-bis  dell'art.  3
 della  legge  20  maggio  1988,  n.  160,  proprio in danno dei pochi
 pensionati  piu'  poveri,  che  negli  ultimi  cinque  anni  avessero
 percepito  retribuzioni  a  volte  inferiori  e  a volte superiori al
 tetto, perche' per costoro, ove collocati in  pensione  prima  del  1
 gennaio   1988,   non   sarebbero  mai  state  considerate  quote  di
 retribuzioni eccedenti il tetto e pur soggette a  contribuzione,  con
 sospetta  violazione  dell'art. 3 della Costituzione, ed in contrasto
 con lo stesso spirito del testo  dell'art.  21,  sesto  comma,  della
 legge 11 marzo 1988, n. 67;
      che,  infatti,  scopo della norma, cosi' come interpretata dalla
 Corte costituzionale con la ricordata sentenza n. 72/1990, era quello
 di consentire, dal 1 gennaio 1988, che tutta la retribuzione soggetta
 a contribuzione fosse  valutata,  anche  se  ad  aliquote  diverse  e
 decrescenti, ai fini della pensione;
      che la questione appare rilevante nel presente giudizio, perche'
 il  ricorrente  Rospetti,  in  pensione  dal 1 luglio 1987, non si e'
 visto considerare dal 1 gennaio 1988, come da sua richiesta, quote di
 retribuzione assoggettate a contribuzione pari  a  lire  955.066  nel
 1986  e  a lire 10.376.500 nell'anno 1987, perche' eccedenti il tetto
 secondo il vecchio calcolo e ricomprese nel tetto  secondo  il  nuovo
 calcolo, ma non produttive di benefici per quanto sopra esposto;