P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestatamente infondata, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2-bis, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, nella parte in cui esclude i pensionati dell'a.g.o. posti in quiescenza anteriormente al 1 gennaio 1988, da una riliquidazione della pensione che tenga conto di quote di retribuzione assoggettate a contribuzione, prima non considerate perche' eccedenti il tetto secondo il sistema di calcolo di cui al dodicesimo comma dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Sospende il giudizio e dispone tramettersi gli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comuncata ai Presidenti delle due Camere. Grosseto, addi' 1 luglio 1994 Il pretore: CELENTANO 94C1023