P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestatamente infondata, per contrasto
 con  l'art.  3  della  Costituzione,  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 3, comma 2-bis, del d.l. 21 marzo 1988,  n.
 86,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge 20 maggio 1988, n.
 160, nella parte in cui esclude i  pensionati  dell'a.g.o.  posti  in
 quiescenza  anteriormente  al  1  gennaio 1988, da una riliquidazione
 della pensione che tenga conto di quote di retribuzione  assoggettate
 a  contribuzione,  prima  non  considerate perche' eccedenti il tetto
 secondo il sistema di calcolo di cui al dodicesimo comma dell'art.  3
 della legge 29 maggio 1982, n. 297.
    Sospende  il  giudizio  e  dispone tramettersi gli atti alla Corte
 costituzionale.
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comuncata ai Presidenti delle due Camere.
      Grosseto, addi' 1 luglio 1994
                         Il pretore: CELENTANO

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