P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge  11  marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante  e non manifestatamente infondata la questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 27, primo comma, della legge
 23 luglio 1991, n. 223  in  riferimento  agli  artt.  3  e  37  della
 Costituzione,  nella  parte in cui non prevede per le lavoratrici del
 settore ivi indicato, in  materia  di  pensionamento  anticipato,  un
 accredito  di  anzianita'  contributiva pari a quello riconosciuto ai
 lavoratori di sesso maschile;
    Sospende  il  giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina, a cura  della  cancelleria,  la  notifica  della  presente
 ordinanza  alle  parti  in  causa  ed al Presidente del Consiglio dei
 Ministri, nonche' la comunicazione della stessa ai  Presidenti  delle
 due Camere del Parlamento.
      Verona, addi' 23 giugno 1994
                       Il pretore: DI SILVESTRO

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