P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223 in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, nella parte in cui non prevede per le lavoratrici del settore ivi indicato, in materia di pensionamento anticipato, un accredito di anzianita' contributiva pari a quello riconosciuto ai lavoratori di sesso maschile; Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina, a cura della cancelleria, la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Verona, addi' 23 giugno 1994 Il pretore: DI SILVESTRO 94C1024