P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di
 legittimita'  costituzionale  illustrate  nella   motivazione   della
 presente ordinanza;
    Sospende   la  procedura  relativa  alal  domanda  di  liberazione
 condizionale avanzata da Baddar Alaa Eddine;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte  costituzionale  per
 la decisione in ordine alle questioni sollevate;
    Manda alla cancelleria per le comunicazioni, le notificazioni e le
 forme di pubblicita' previste dall'art. 23 della legge citata.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  camera di consiglio del 13 luglio
 1994.
                        Il presidente: CARISTO
                                     Il mag. est.: (firma illeggibile)
 94C1027