P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale illustrate nella motivazione della presente ordinanza; Sospende la procedura relativa alal domanda di liberazione condizionale avanzata da Baddar Alaa Eddine; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione in ordine alle questioni sollevate; Manda alla cancelleria per le comunicazioni, le notificazioni e le forme di pubblicita' previste dall'art. 23 della legge citata. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 luglio 1994. Il presidente: CARISTO Il mag. est.: (firma illeggibile) 94C1027