P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio l948, n.1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 8; Ordina che, sospeso il giudizio in corso, ne siano trasmessi gli atti alla Corte costituzionale, affinche' venga risolta la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, quinto e ottavo comma, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito in legge 14 gennaio 1994, n. 19, in relazione agli artt. 3, 125, secondo comma, 111, secondo e terzo comma, 97 della Costituzione, in quanto non prevedono, avverso le sentenze rese in materia pensionistica dalle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali della Corte, aventi competenza funziona1e nella stessa materia; che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia, inoltre, comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Cosi' disposto in Roma, nella Camera di Consiglio dell'11 maggio 1994. Il presidente: PEDERZOLI 94C1091