P. Q. M.
    Visti   gli   artt.   134   della   Costituzione,  1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio l948, n.1, e 23 della legge 11 marzo  1953,
 n. 8;
    Ordina  che,  sospeso il giudizio in corso, ne siano trasmessi gli
 atti alla Corte costituzionale, affinche' venga risolta la  questione
 di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1, quinto e ottavo comma,
 del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito in  legge  14  gennaio
 1994,  n.  19,  in  relazione  agli artt. 3, 125, secondo comma, 111,
 secondo  e  terzo  comma,  97  della  Costituzione,  in  quanto   non
 prevedono,  avverso  le  sentenze rese in materia pensionistica dalle
 sezioni giurisdizionali regionali della Corte  dei  conti,  l'appello
 alle  sezioni giurisdizionali centrali della Corte, aventi competenza
 funziona1e nella stessa materia;
      che,  a  cura  della  segreteria,  la  presente  ordinanza   sia
 notificata  alle  parti  in  causa  e al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e sia, inoltre, comunicata ai Presidenti dei  due  rami  del
 Parlamento.
    Cosi'  disposto  in Roma, nella Camera di Consiglio dell'11 maggio
 1994.
                       Il presidente: PEDERZOLI

 94C1091