P.Q.M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione ai sensi di cui in motivazione; Sospende il presente giudizio; Ordina alla cancelleria di trasmettere la presente ordinanza e gli atti del giudizio alla Corte costituzionale, nonche' di provvedere alla notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Visto l'art. 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, quarto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione. Rieti, addi' 12 ottobre 1994 Il presidente: PUCCI Il giudice estensore: ODDI 94C1242