P.Q.M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29
 maggio  1982,  n.  297  in  riferimento  agli  artt.  3  e  38  della
 Costituzione ai sensi di cui in motivazione;
    Sospende il presente giudizio;
    Ordina alla cancelleria di trasmettere la presente ordinanza e gli
 atti  del  giudizio  alla Corte costituzionale, nonche' di provvedere
 alla notifica della presente ordinanza al  Presidente  del  Consiglio
 dei  Ministri  e  di  comunicarla  ai Presidenti delle due Camere del
 Parlamento;
    Visto l'art. 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara manifestamente infondata  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 8, quarto comma, della legge 23 aprile 1981,
 n. 155, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione.
      Rieti, addi' 12 ottobre 1994
                         Il presidente: PUCCI
                                            Il giudice estensore: ODDI
 94C1242