P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 illegittimita'  costituzionale dell'art. 4 della legge n. 87/1994 per
 contrasto con gli artt. 24, 102 e 3 della Costituzione;
    Sospende il processo e dispone che, a cura della  cancelleria,  la
 presente  ordinanza  sia  notificata  al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei  deputati  e  al
 Presidente del Senato della Repubblica;
    Ordina  che,  a  cura  della cancelleria, gli atti siano trasmessi
 alla Corte costituzionale.
      Roma, addi' 8 agosto 1994
                           Il pretore: GADDI

 94C1245