P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge n. 87/1994 per contrasto con gli artt. 24, 102 e 3 della Costituzione; Sospende il processo e dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica; Ordina che, a cura della cancelleria, gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale. Roma, addi' 8 agosto 1994 Il pretore: GADDI 94C1245