Viste  le leggi costituzionali 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1, e 11
 marzo 1953, n. 87, art. 23;
    Il  magistrato  di  sorveglianza,  ritenuta   la   questione   non
 manifestamente  infondata,  apparendo  esistente un contrasto con gli
 artt. 3 e 27 della Costituzione dell'art.  662,  secondo  comma,  del
 c.p.p.,  con  riferimento ai minori, in relazione alla incapacita' di
 disporre economicamente di cui agli artt. 311, 320 e 324 del c.c.;
    Osservato  che  il   procedimento   non   puo'   essere   definito
 indipendentemente  dalla  risoluzione della questione di legittimita'
 sollevata,  dispone   la   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
   Sospende  il  giudizio di conversione della pena pecuniaria di lire
 400.000 di multa in corso a carico di C.P., come sopra generalizzato,
 sino alla decisione della Corte costituzionale;
    Ordina che a cura della cancelleria  l'ordinanza  di  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al minore C.P. ed
 ai  suoi  genitori  tramite  la  questura di Foggia, al difensore, al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata  alla  procura
 della  Repubblica  per  i  minorenni e all'ufficio campione penale in
 sede;
    Dispone inoltre che la presente ordinanza venga comunicata, a cura
 della cancelleria, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Bari, addi' 28 settembre 1994
                 Il magistrato di sorveglianza: CARONE

 94C1249