Viste le leggi costituzionali 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1, e 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; Il magistrato di sorveglianza, ritenuta la questione non manifestamente infondata, apparendo esistente un contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione dell'art. 662, secondo comma, del c.p.p., con riferimento ai minori, in relazione alla incapacita' di disporre economicamente di cui agli artt. 311, 320 e 324 del c.c.; Osservato che il procedimento non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' sollevata, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio di conversione della pena pecuniaria di lire 400.000 di multa in corso a carico di C.P., come sopra generalizzato, sino alla decisione della Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al minore C.P. ed ai suoi genitori tramite la questura di Foggia, al difensore, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata alla procura della Repubblica per i minorenni e all'ufficio campione penale in sede; Dispone inoltre che la presente ordinanza venga comunicata, a cura della cancelleria, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bari, addi' 28 settembre 1994 Il magistrato di sorveglianza: CARONE 94C1249