PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della  legge
 24   novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al  sistema  penale)  gia'
 dichiarato costituzionalmente illegittimo con  sentenza  n.  254  del
 1994,  "nella  parte  in  cui  esclude  che  le  pene  sostitutive si
 applichino ai reati previsti dagli artt.  21  e  22  della  legge  10
 maggio   1976,   n.   319   (norme   per   la   tutela   delle  acque
 dall'inquinamento)", questione sollevata dal  Pretore  di  Bologna  -
 distaccata  di Budrio con ordinanza del 17 gennaio 1994 (R.O. 234 del
 1994), dal Pretore di Genova con ordinanza del 19 gennaio 1994  (R.O.
 341  del  1994),  dal Pretore di Bologna con ordinanza del 21 gennaio
 1994 (R.O. 382 del 1994), dal Pretore di Milano con ordinanza del  21
 febbraio  1994  (R.O.  404 del 1994), dal Pretore di Piacenza con due
 ordinanze del 2 marzo 1994 (R.O. 333 e 334 del 1994), dal Pretore  di
 Brescia  con  ordinanza  del  7  marzo  1994 (R.O. 351 del 1994), dal
 Pretore di Venezia - Sezione distaccata di Mestre con  ordinanza  del
 14  marzo 1994 (R.O. 306 del 1994), dal Pretore di Padova con quattro
 ordinanze del 16 marzo 1994 (R.O. 337 del 1994), del  17  marzo  1994
 (R.O.  336 del 1994), dell'8 aprile 1994 (R.O. 335 del 1994) e del 21
 aprile 1994 (R.O. 398 del 1994), dal Pretore di Mantova con ordinanza
 del 28 marzo 1994 (R.O. 330  del  1994),  dal  Pretore  di  Milano  -
 Sezione  distaccata di Legnano con ordinanza del 13 aprile 1994 (R.O.
 354 del 1994), dal Pretore di Modena - Sezione  distaccata  di  Carpi
 con  ordinanze  del 3 maggio 1994 (R.O. 403 del 1994) e del 12 maggio
 1994 (R.O. 416 del 1994), dalla  Corte  di  appello  di  Bologna  con
 ordinanza  del  9  maggio  1994  (R.O.  393 del 1994), dalla Corte di
 appello di Torino con ordinanza del 19  maggio  1994  (R.O.  426  del
 1994),  dal  Pretore  di  Rovigo - Sezione distaccata di Ficarolo con
 ordinanza del 26 maggio 1994 (R.O. 441 del 1994)  e  dal  Pretore  di
 Camerino con ordinanza del 27 maggio 1994 (R.O. 440 del 1994).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: VASSALLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 23 novembre 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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