P. Q. M.
    Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata agli artt. 24,
 primo e secondo comma,  e  3,  primo  comma,  della  Costituzione  la
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 669-terdecies,
 primo  comma,  del  c.p.c.  nella  parte  in  cui  non   prevede   la
 reclamabilita' del provvedimento di "rigetto" della domanda cautelare
 per incompetenza;
    Sospende  il  procedimento  di reclamo avverso il provvedimento di
 rigetto per incompetenza del 17 agosto 1994 sino alla pronuncia della
 Corte costituzionale;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata alle parti, ai loro legali, al  Presidente  del  Consiglio
 dei  Ministri  e comunicata al Presidente della Camera dei Deputati e
 al Presidente del Senato della Repubblica.
      Verbania, addi' 22 settembre 1994
                       Il presidente: MONTEFUSCO

 94C1306