P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata agli artt. 24, primo e secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 669-terdecies, primo comma, del c.p.c. nella parte in cui non prevede la reclamabilita' del provvedimento di "rigetto" della domanda cautelare per incompetenza; Sospende il procedimento di reclamo avverso il provvedimento di rigetto per incompetenza del 17 agosto 1994 sino alla pronuncia della Corte costituzionale; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, ai loro legali, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Verbania, addi' 22 settembre 1994 Il presidente: MONTEFUSCO 94C1306