P. Q. M. Solleva questione di legittimita' costituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione, dell'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui non prevede la pignorabilita' e la sequestrabilita' delle pensioni corrisposte dallo Stato, fino a concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti dei suoi ex dipendenti e dell'art. 2, terzo comma, lett. c), della legge 27 maggio 1959, n. 324, nella parte in cui non prevede la pignorabilita', sequestrabilita' e cedibilita' dell'indennita' integrativa speciale istituita al primo comma, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato verso gli ex dipendenti dello Stato per giustificata disparita' di trattamento rispetto alla normativa in materia vigente per i dipendenti dello Stato in costanza di rapporto; Sospende il giudizio in corso; Manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la notifica integrale della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, per la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Lecce, addi' 22 febbraio 1994 Il presidente: ESPOSITO 94C1374