P. Q. M.
    Solleva  questione  di  legittimita' costituzionale per violazione
 dell'art. 3 della Costituzione, dell'art. 2, primo comma, n.  3,  del
 d.P.R.  5  gennaio  1950,  n.  180, nella parte in cui non prevede la
 pignorabilita' e la sequestrabilita' delle pensioni corrisposte dallo
 Stato, fino a concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato  nei
 confronti  dei  suoi  ex dipendenti e dell'art. 2, terzo comma, lett.
 c), della legge 27 maggio 1959,  n.  324,  nella  parte  in  cui  non
 prevede    la    pignorabilita',   sequestrabilita'   e   cedibilita'
 dell'indennita' integrativa speciale istituita al primo  comma,  fino
 alla  concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato verso gli ex
 dipendenti dello Stato per  giustificata  disparita'  di  trattamento
 rispetto  alla  normativa  in  materia vigente per i dipendenti dello
 Stato in costanza di rapporto;
    Sospende il giudizio in corso;
    Manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti  alla  Corte
 costituzionale,  per  la  notifica integrale della presente ordinanza
 alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei  Ministri,  per
 la  sua  comunicazione  ai Presidenti della Camera dei deputati e del
 Senato della Repubblica.
      Lecce, addi' 22 febbraio 1994
                        Il presidente: ESPOSITO
 
 94C1374