IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella procedura iscritta al n. 796/1994 r.g. aff. cont. promossa con reclamo da Stilli Antonietta, residente in Torino ed eletto domicilio in Pinerolo presso lo studio del proc. avv. Piero Ricchiardi, rappresentata e difesa per procura speciale in margine al ricorso del dott. proc. Laura Dutto del Foro di Torino, contro il Conservatore dei registri immobiliari di Pinerolo in contraddittorio con Frache Bruno, domiciliato in Torino, via Bardonecchia, 17, p.m. in persona del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pinerolo; Visto il ricorso depositato il 23 agosto 1994 con cui Stilli Antonietta ha proposto reclamo avverso il conservatore dei rr.ii. di Pinerolo per avere quest'ultimo eseguito con riserva in data 28 luglio 1994 la trascrizione del sequestro conservativo autorizzato il 20 giugno 1994 dal g.i. del tribunale di Torino a favore di essa Stilli e contro Frache Bruno; Atteso che tale reclamo, quale previsto dall'art. 2674- bis del c.c., e' stato proposto e notificato al conservatore dei rr.ii. nel termine stabilito dall'art. 113- ter delle disp. att. del c.c.; Dato atto dell'audizione effettuata dal presidente all'udienza del 23 settembre 1994 della parte ricorrente e del conservatore reggente, previa tempestiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione di detta udienza anche al p.m. ed al controinteressato Frache Bruno; Visto il parere del p.m. in data 26 settembre 1994, contrario all'accoglimento del reclamo; Atteso che l'esecuzione del sequestro in oggetto risulta essere stata effettuata da Stilli Antonietta con la relativa trascrizione da essa richiesta il 28 luglio 1994, e quindi - non operando la sospensione del termine nel periodo feriale - oltre trenta giorni dalla pronuncia dell'ordinanza fuori udienza (20 giugno 1994) con cui il giudice del tribunale di Torino l'aveva autorizzata, mentre il predetto termine di trenta giorni non era ancora decorso se lo si computava come decorrente dalla comunicazione fatta alla Stillo (29 giugno 1994) dell'avvenuto deposito dell'ordinanza stessa; Atteso che la trascrizione con riserva e' stata legittimamente operata dal conservatore dei rr.ii., in quanto il termine stabilito dall'art. 675 del c.p.c. per l'efficacia del provvedimento di autorizzazione del sequestro decorre dalla data del deposito in cancelleria del provvedimento stesso se pronunciato fuori udienza (cfr. Cass. 12 marzo 1971, n. 710) e la legittimita' costituzionale dell'art. 675 del c.p.c. cosi' interpretato e' gia' stata affermata dalla Corte costituzionale con ordinanze 31 marzo 1988, n. 386, e 15 maggio 1990, n. 258; Atteso che la modifica della disciplina dei procedimenti cautelari disposta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, non pare giustificare una diversa interpretazione, in quanto detta legge ha lasciato invariato il testo dell'art. 675 del c.p.c. e la decorrenza del termine per l'instaurazione del giudizio di merito dalla data di comunicazione dell'ordinanza fuori udienza disponente un provvedimento cautelare e' stata espressamente stabilita dall'art. 669-octies, terzo comma, del c.p.c. che non e' per di se' estensibile al diverso caso del termine per l'esecuzione del sequestro; Atteso peraltro che l'attuale formulazione dell'art. 669-octies, terzo comma, del c.p.c. denota come il legislatore abbia inteso assicurare l'esercizio del diritto di difesa si' da evitare l'inefficacia dei provvedimenti cautelari pronunciati fuori udienza qualora venga omessa la tempestiva instaurazione del giudizio di merito da parte di chi non e' stato informato dell'avvenuta pronuncia di detti provvedimenti, di modo che non sussiste piu' un generale onere di diligenza imponente alla parte interessata di attivarsi per conoscere la decisione del giudice onde evitare decadenze; Atteso inoltre che la legge 26 novembre 1990, n. 353, ha disciplinato in modo unitario i procedimenti cautelari e che la necessita' di rapida esecuzione sussiste tanto per i sequestri quanto per le altre misure cautelari (in particolare i provvedimenti di urgenza ex art. 700 del c.p.c.), di modo che la disposizione dettata dall'art. 675 del c.p.c. per i soli sequestri non pare piu' avere oggettiva giustificazione e puo' ravvisarsi un'ingiustificata disparita' di trattamento tra chi intenda eseguire le diverse misure cautelari; Atteso pertanto che pare riproponibile la questione della legittimita' costituzionale dell'art. 675 del c.p.c. in relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, quanto meno sotto il profilo della decorrenza del termine di efficacia dalla pronuncia del provvedimento di autorizzazione del sequestro anziche' dalla comunicazione di tale provvedimento; Ritenuta la rilevanza della predetta questione ai fini del presente giudizio, stante la tempestiva esecuzione del sequestro oggetto di causa qualora la decorrenza del termine di efficacia del provvedimento autorizzativo venga computata dalla comunicazione alla ricorrente del relativo deposito e l'inefficacia del provvedimento stesso nel caso contrario;