P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 1; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 675 del c.p.c. con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il presente giudizio; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Pinerolo, addi' 14 ottobre 1994 Il presidente: EULA 94C1376