P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della
 legge 11 marzo 1953, n. 1;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 675 del c.p.c. con riferimento
 agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Sospende il presente giudizio;
    Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga
 notificata  alle  parti  ed al Presidente del Consiglio dei Ministri,
 nonche' comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e  della
 Camera dei deputati.
      Pinerolo, addi' 14 ottobre 1994
                          Il presidente: EULA
 
 94C1376