ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4-  bis,  primo
 comma,  della  legge  26  luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
 penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e  limitative
 della  liberta'),  come  sostituito  dall'art. 15 del decreto-legge 8
 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice  di  procedura
 penale  e  provvedimenti  di  contrasto  alla  criminalita' mafiosa),
 convertito, con modificazioni, nella legge 7  agosto  1992,  n.  356,
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  15 aprile 1994 dal Tribunale di
 sorveglianza di Roma nel procedimento relativo alle istanze  proposte
 da  Manzoni  Mario,  iscritta al n. 540 del registro ordinanze 1994 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  39,  prima
 serie speciale, dell'anno 1994;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 23 novembre  1994  il  Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
   Ritenuto  che  il  Tribunale  di  sorveglianza di Roma ha sollevato
 questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  4-  bis,  primo
 comma,  della  legge  26  luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
 penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e  limitative
 della  liberta'),  come  sostituito  dall'art. 15 del decreto-legge 8
 giugno 1992, n. 306, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  7
 agosto  1992, n. 356, nella parte in cui prevede che l'affidamento in
 prova al servizio sociale non possa essere  concesso  a  coloro  che,
 avendo  ricoperto  un ruolo marginale nel fatto criminoso, rientrante
 in  una  delle  fattispecie  tipicamente  indicate   dalla   medesima
 disposizione,   abbiano  necessariamente  prestato  una  condotta  di
 collaborazione con  la  giustizia  "oggettivamente  irrilevante",  in
 difetto  del  riconoscimento  di  una delle attenuanti previste dagli
 artt. 62 n. 6, 114, e 116, secondo comma, cod. pen. ;
      che ad avviso del remittente tale norma contrasterebbe  con  gli
 artt. 3 e 27 della Costituzione, in quanto l'uguaglianza dinanzi alla
 pena  significa  innanzi  tutto  proporzione della pena rispetto alle
 personali responsabilita' ed alle esigenze che ne  conseguono,  e  il
 trattamento  penitenziario  deve,  per  espresso  dettato  normativo,
 essere    improntato    ai    criteri    di    proporzionalita'    ed
 individualizzazione nel corso di tutta l'esecuzione della pena;
      che  sarebbe  inoltre  violato  l'art.  25, secondo comma, della
 Costituzione,  atteso  che  l'irretroattivita'  della  legge   penale
 sancita  da  tale precetto costituzionale si estenderebbe "a tutte le
 norme che si riferiscono al quadro sanzionatorio", e che  al  momento
 dell'entrata in vigore della normativa in questione l'istante vantava
 tutti  i  requisiti  di  legge  perche'  fosse valutata nel merito la
 concedibilita' del beneficio richiesto;
      che e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio  dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, concludendo per la infondatezza della questione;
    Considerato che il procedimento a  quo  concerne  l'applicabilita'
 dell'affidamento  in  prova al servizio sociale di un condannato alla
 pena di anni quattro di reclusione per il delitto previsto  dall'art.
 75 della legge n. 685 del 1975;
      che,  secondo  quanto  dedotto  dal giudice a quo, sarebbe stata
 accertata l'assenza  di  collegamenti  attuali  dell'istante  con  la
 criminalita'  organizzata,  e,  tenuto  conto  del  positivo percorso
 rieducativo  segui'to  durante  l'espiazione  della   pena,   nonche'
 dell'entita'  della pena espiata, non sussisterebbero ostacoli, al di
 fuori di quello derivante dalla norma sottoposta a censura, all'esame
 del merito della domanda;
      che questa Corte, con sentenza n. 357 del  1994,  ha  dichiarato
 l'illegittimita'   costituzionale  dell'art.  4-  bis,  primo  comma,
 secondo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come  sostituito
 dall'art.  15,  primo  comma,  lettera a), del decreto-legge 8 giugno
 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto  1992,  n.  356,  nella
 parte  in  cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del
 medesimo comma (tra cui l'affidamento in prova al servizio  sociale),
 possano   essere   concessi   anche  nel  caso  in  cui  la  limitata
 partecipazione al fatto criminoso, come accertata nella  sentenza  di
 condanna, renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia,
 sempre  che  siano  stati  acquisiti  elementi  tali  da escludere in
 maniera  certa  l'attualita'  di  collegamenti  con  la  criminalita'
 organizzata;
      che,  tenuto  conto sia della accertata rottura dei collegamenti
 del condannato con la  criminalita'  organizzata  sia  della  entita'
 della  pena  al  medesimo  inflitta,  non e' da escludere l'incidenza
 della suddetta pronuncia nel procedimento pendente dinanzi al giudice
 remittente;
      che, pertanto, appare opportuno disporre la  restituzione  degli
 atti  al  medesimo  giudice,  affinche',  alla  luce del nuovo quadro
 normativo, valuti se la  questione  da  esso  sollevata  sia  tuttora
 rilevante;