ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge
 17 dicembre 1986, n. 890  (Integrazioni  e  modifiche  alle  leggi  7
 agosto  1985,  n.  427  e  n. 428, sul riordinamento della Ragioneria
 generale dello Stato e  dei  servizi  periferici  del  ministero  del
 tesoro),  promosso  con  ordinanza  emessa  il  9  dicembre  1993 dal
 Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso  proposto
 da  Cocozza  Giacomazzi  Lucia  Maria contro il Ministero del tesoro,
 iscritta al n. 266 del registro ordinanze  1994  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  20, prima serie speciale,
 dell'anno 1994;
    Visto l'atto di costituzione di Cocozza Giacomazzi Lucia Maria;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per  il  Lazio,
 con  ordinanza  del  9  dicembre  1993, sul ricorso proposto da L. M.
 Cocozza Giacomazzi, ha sollevato, in riferimento agli artt.  3  e  97
 della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
 dell'art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890 "nella parte in  cui
 omette  di  estendere  i benefici normativi ed economici previsti dal
 d.P.R. 1 giugno 1972, n. 319, al  personale  gia'  appartenente  alla
 carriera speciale o ordinaria di concetto delle direzioni provinciali
 del  tesoro che avesse superato concorso di ammissione nella carriera
 stessa articolato su tre prove scritte ed un colloquio, transitato ai
 ruoli centrali del Ministero del tesoro";
      che, ad avviso del  tribunale  remittente,  la  norma  impugnata
 circoscrivendo  l'estensione  dei  benefici  normativi  ed  economici
 previsti dal d.P.R.  1  giugno  1972,  n.  319,  al  personale  della
 soppressa  carriera ordinaria di concetto delle direzioni provinciali
 del tesoro, ha omesso di considerare "analoghe situazioni  di  quanti
 nella  medesima  situazione  di  partenza  fossero  transitati  nella
 carriera di concetto  dei  ruoli  centrali  dell'amministrazione  del
 tesoro  o per vincita di concorso o in applicazione dell'art. 200 del
 T.U. n. 3 del 1957";
      che,  secondo  il  giudice  a  quo,  detta  omissione  normativa
 risulterebbe  fortemente  ed iniquamente "lesiva" avuto riguardo - da
 un lato  -  alla  coincidenza  dei  requisiti  di  accesso  (concorso
 articolato   su   tre   prove  scritte  ed  una  orale),  dall'altro,
 all'"intento perequativo" che il legislatore avrebbe manifestato  con
 le  leggi  n.  427 del 1985 e n. 890 del 1986 prima e successivamente
 con le leggi 24 maggio 1989, n. 193 e 4 agosto 1990, n. 238 poi;
      che, pertanto, si verrebbe a porre in essere una  situazione  di
 irrazionale  disparita'  di  trattamento nei confronti dei dipendenti
 gia' appartenenti alle carriere speciali  ed  ordinarie  di  concetto
 delle  direzioni  provinciali  del  tesoro,  nel frattempo transitati
 nelle carriere di concetto dei ruoli centrali  della  Amministrazione
 del  tesoro o per superamento di concorso o in applicazione dell'art.
 200 T.U. n. 3 del 1957, con conseguente violazione degli artt. 3 e 97
 della Costituzione;
      che nel giudizio avanti alla Corte si  e'  costituita  la  parte
 privata  la quale ha chiesto che la proposta questione sia dichiarata
 inammissibile;
    Considerato che con la sentenza n. 479 del 1993  questa  Corte  ha
 gia' esaminato la presente questione dichiarandola non fondata;
      che,   secondo   tale  sentenza,  la  legge  n.  890  del  1986,
 introducendo  eccezioni  fondate  su  uno  specifico  e  circoscritto
 apprezzamento  del  legislatore,  ha carattere derogatorio sicche' il
 tertium comparationis richiamato ai fini della estensione dell'art. 3
 legge n. 890 del  1986,  ovvero  le  norme  concernenti  le  carriere
 speciali,  la loro soppressione, nonche' la "sistemazione" successiva
 del personale da esse provenienti, attuate con il d.P.R. n.  319  del
 1972  (particolarmente  art.  4)  rappresentano  un quadro totalmente
 estraneo  alle  situazioni  disciplinate  dalla  norma,  oggetto  del
 giudizio di costituzionalita';
      che, infatti nella legge n. 890 del 1986, non vengono affatto in
 rilievo  le  carriere  speciali  che invece costituiscono oggetto del
 d.P.R. n. 319 del 1972 nel  quale  sono  assimilate,  in  ragione  di
 determinati  presupposti e di particolari peculiarita', alle carriere
 direttive;
      che, quindi, la legge  n.  890  del  1986  derogando  al  quadro
 normativo  generale  costituito  dal  d.P.R. n. 319 del 1972 non puo'
 avere "intento perequativo";
      che - infatti - stante  il  carattere  derogatorio  della  norma
 censurata, essa circoscrive la propria forza prescrittiva ai soggetti
 ed  alle  situazioni  da  essa disciplinati e l'unica possibilita' di
 applicazione e' data dalla circostanza che tra il caso  ricompreso  e
 quello  escluso  ricorra l'eadem ratio, sicche' sia ingiustificato il
 restringersi della disciplina soltanto  ad  alcune  ipotesi  comprese
 nella sua ratio;
      che  detta  ipotesi  non  ricorre  nella fattispecie in quanto i
 dipendenti "transitati" nei ruoli centrali della Amministrazione  del
 tesoro hanno spezzato il loro legame con la carriera precedente delle
 Direzioni  provinciali cui si riferiscono i successivi interventi del
 legislatore, perdendo  cosi'  caratteristiche  e  trattamento  propri
 della pregressa carriera;
      che,  pertanto,  non e' configurabile una prosecuzione giuridica
 (ed anche economica) destinata ad esplicarsi in una carriera cui  non
 si appartiene, dato che il transito ex art. 200 T.U. n. 3 del 1957 (o
 a  "fortiori"  su  opzione  per  superamento  di  concorso)  ai ruoli
 centrali ha bloccato la  situazione,  connessa  a  quel  rapporto  di
 impiego, al momento del passaggio;
      che, quindi, i miglioramenti giuridici ed economici, propri alla
 precedente  carriera  e  successivi a tale momento non possono essere
 rivendicati dai dipendenti "transitati", in quanto  connessi  ad  una
 situazione  che, essendo cessata ad ogni effetto, non e' suscettibile
 di ulteriori sviluppi;
      che, pertanto, nell'ordinanza di  rimessione  non  sono  dedotti
 profili nuovi che suggeriscano un riesame della proposta questione;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;