ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 18, quinto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1993 dalla Corte di appello di Napoli nel procedimento civile vertente tra il Comune di Napoli e la s.p.a. I.G.A.P., iscritta al n. 356 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di costituzione della s.p.a. I.G.A.P.; Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice relatore Fernando Santosuosso; Ritenuto che nel corso di un giudizio vertente tra il Comune di Napoli e l'I.G.A.P. (Impresa Generale Affissioni Pubblicita') S.p.a., la Corte di appello di Napoli, con ordinanza emessa l'11 marzo 1994, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, quinto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 24 (recte: 29) ottobre 1987, n. 440; che a parere del giudice rimettente la disposizione sarebbe in contrasto con gli artt. 24 e 102 della Costituzione, in quanto, a seguito della sentenza n. 49 del 1994 di questa Corte, deve ritenersi preclusa al legislatore la possibilita' di introdurre nell'ordinamento forme di arbitrato obbligatorio in ordine alle controversie sorte a seguito di mancato accordo sulle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso nei contratti in corso d'opera, materia disciplinata anche dalla normativa in esame; che si e' costituita l'I.G.A.P. S.p.a., concludendo per la dichiarazione di manifesta inammissibilita' della questione, essendo la relativa disposizione gia' stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 232 del 1994 di questa Corte; che la stessa parte ha chiesto altresi', in applicazione dell'ultima parte dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, del Regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, nonche' dell'art. 4- bis del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito nella legge 18 novembre 1991, n. 363, in quanto testualmente riproduttivo della norma contenuta nella disposizione gia' dichiarata illegittima; Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 232 del 1994, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della disposizione impugnata, nella parte in cui demanda alla Commissione arbitrale prevista dall'art. 1 del Regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, la revisione delle misure di cui allo stesso art. 18; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile, avendo per oggetto una norma che non fa piu' parte dell'ordinamento per essere gia' stata dichiarata, successivamente all'ordinanza di rimessione, costituzionalmente illegittima; che resta pertanto assorbita, indipendentemente da ogni valutazione in ordine alla sua ammissibilita', la richiesta di dichiarazione di illegittimita' costituzionale, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, di altre disposizioni non oggetto di impugnazione nel presente giudizio. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.