ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  18,  quinto
 comma,  del  decreto-legge  31  agosto  1987,  n.  359 (Provvedimenti
 urgenti per la finanza locale), convertito  nella  legge  29  ottobre
 1987,  n.  440,  promosso  con ordinanza emessa l'11 marzo 1993 dalla
 Corte di appello di Napoli nel procedimento civile  vertente  tra  il
 Comune  di  Napoli  e  la  s.p.a.  I.G.A.P.,  iscritta  al n. 356 del
 registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Visto l'atto di costituzione della s.p.a. I.G.A.P.;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice
 relatore Fernando Santosuosso;
    Ritenuto che nel corso di un giudizio vertente tra  il  Comune  di
 Napoli e l'I.G.A.P. (Impresa Generale Affissioni Pubblicita') S.p.a.,
 la  Corte di appello di Napoli, con ordinanza emessa l'11 marzo 1994,
 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  18,
 quinto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti
 urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 24 (recte: 29)
 ottobre 1987, n. 440;
      che  a  parere del giudice rimettente la disposizione sarebbe in
 contrasto con gli artt. 24 e 102 della  Costituzione,  in  quanto,  a
 seguito della sentenza n. 49 del 1994 di questa Corte, deve ritenersi
 preclusa    al    legislatore    la    possibilita'   di   introdurre
 nell'ordinamento forme  di  arbitrato  obbligatorio  in  ordine  alle
 controversie   sorte  a  seguito  di  mancato  accordo  sulle  misure
 dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso nei contratti  in
 corso d'opera, materia disciplinata anche dalla normativa in esame;
      che  si  e'  costituita  l'I.G.A.P.  S.p.a.,  concludendo per la
 dichiarazione di manifesta inammissibilita' della questione,  essendo
 la  relativa  disposizione  gia'  stata dichiarata costituzionalmente
 illegittima con la sentenza n. 232 del 1994 di questa Corte;
      che  la  stessa  parte  ha  chiesto  altresi',  in  applicazione
 dell'ultima  parte dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che
 sia dichiarata l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  primo
 comma,  del  Regio  decreto-legge  25  gennaio  1931,  n. 36, nonche'
 dell'art. 4-  bis  del  decreto-legge  13  settembre  1991,  n.  299,
 convertito   nella   legge  18  novembre  1991,  n.  363,  in  quanto
 testualmente riproduttivo della norma  contenuta  nella  disposizione
 gia' dichiarata illegittima;
    Considerato  che questa Corte, con la sentenza n. 232 del 1994, ha
 dichiarato   l'illegittimita'   costituzionale   della   disposizione
 impugnata,  nella  parte  in  cui  demanda alla Commissione arbitrale
 prevista dall'art. 1 del Regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n.  36,
 convertito  nella  legge  9  aprile  1931, n. 460, la revisione delle
 misure di cui allo stesso art. 18;
      che,  pertanto,  la  questione  va   dichiarata   manifestamente
 inammissibile,  avendo  per  oggetto  una norma che non fa piu' parte
 dell'ordinamento per essere gia'  stata  dichiarata,  successivamente
 all'ordinanza di rimessione, costituzionalmente illegittima;
      che   resta   pertanto   assorbita,  indipendentemente  da  ogni
 valutazione in  ordine  alla  sua  ammissibilita',  la  richiesta  di
 dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale,  ex  art. 27 della
 legge 11 marzo 1953, n. 87, di  altre  disposizioni  non  oggetto  di
 impugnazione nel presente giudizio.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.