IL PRETORE Sciogliendo la riserva; Rilevato che la ricorrente ha presentato domanda di assegno di invalidita' civile in data 26 settembre 1989 e che nella visita del 1 settembre 1992 da parte della commissione di prima istanza ha avuto il riconoscimento di un grado di invalidita' del settanta per cento fin dall'epoca della domanda amministrativa, non essendo indicata nel verbale una diversa decorrenza; che, cio' nonostante, pur non avendo redditi incompatibili e non essendo occupata, le e' stato negato l'assegno, in base alla nuova percentuale del 74 per cento in vigore all'epoca della visita; che il rifiuto dell'amministrazione si basa sull'art. 9 del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509, che cosi' dispone: "A modifica dell'art. 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, la riduzione della capacita' lavorativa indicata nella misura superiore ai due terzi e' elevata alla misura pari al 74 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 2, primo comma. Restano salvi i diritti acquisiti dai cittadini che gia' beneficiano dell'assegno mensile o che abbiano gia' ottenuto, alla data di cui al primo comma, il riconoscimento dei requisiti sanitari da parte delle competenti commissioni."; che il decreto di cui all'art. 2 (decreto del Ministro della sanita' che approva la nuova tabella sulle percentuali di invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti) e' entrato in vigore il 12 marzo 1992, essendo stato pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1991; che la seconda parte del secondo comma dell'art. 9 sopra riportato, facendo salvi i diritti acquisiti dai cittadini che abbiano gia' ottenuto, alla data del 12 marzo 1992, il riconoscimento dei requisiti sanitari da parte delle competenti commissioni, intende chiaramente statuire, in contrasto con il primo comma, che anche se la domanda amministrativa di assegno sia stata presentata, come nella fattispecie in esame, oltre due anni prima della pubblicazione del decreto, si applichera' la nuova piu' severa percentuale quando la visita avviene dopo l'11 marzo 1992; che la disposizione appare gravemente sospetta di illegittimita' costituzionale per irrazionalita' e disparita' di trattamento, in quanto fra piu' cittadini che abbiano presentato domanda di assegno, ad esempio, nel settembre 1989 (come la ricorrente), quelli che avranno la fortuna di risiedere in zone dove le commissioni mediche lavorano rispettando i tempi del procedimento amministrativo saranno tempestivamente visitati e, con una percentuale di invalidita' del 66,7% otterranno, concorrendo gli altri requisiti, l'assegno di invalidita' civile, mentre quelli che risiedono in provincie dove le commissioni lavorano poco ed hanno un notevolissimo arretrato, con la stessa percentuale di invalidita' si vedranno negare l'assegno per essere stati visitati dopo l'11 marzo 1992; che il cittadino si vedrebbe, in casi del genere, doppiamente danneggiato dalla lentezza della p.a.; che il secondo comma dell'art. 9 appare sospetto di irrazionalita' anche perche' in contrasto con il primo comma e con il disposto degli artt. 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, che fanno decorrere l'assegno dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda; che, infatti in base alla norma censurata, si applicherebbero le nuove tabelle con riferimento alla data di presentazione della domanda e quindi retroattivamente, prima ancora che il d.m. 5 febbraio 1992 fosse stato pubblicato; che il sospetto di contrasto con l'art. 3 della Costituzione non solo non appare manifestamente infondato ma e' chiaramente rilevante nel presente giudizio, atteso che la ricorrente, non essendo occupata e non godendo di redditi incompatibili (come da autocertificazione del 19 aprile 1994), vedrebbe accolta la sua domanda in caso di declaratoria di illegittimita' del secondo comma dell'art. 9 nella parte sopra precisata;