IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva;
    Rilevato che la ricorrente ha presentato  domanda  di  assegno  di
 invalidita'  civile  in data 26 settembre 1989 e che nella visita del
 1› settembre 1992 da parte della  commissione  di  prima  istanza  ha
 avuto  il  riconoscimento di un grado di invalidita' del settanta per
 cento  fin  dall'epoca  della  domanda  amministrativa,  non  essendo
 indicata  nel  verbale  una diversa decorrenza; che, cio' nonostante,
 pur non avendo redditi incompatibili e non essendo  occupata,  le  e'
 stato  negato  l'assegno,  in  base alla nuova percentuale del 74 per
 cento in vigore all'epoca della visita;
      che il rifiuto dell'amministrazione  si  basa  sull'art.  9  del
 d.lgs.  23  novembre  1988,  n.  509,  che cosi' dispone: "A modifica
 dell'art. 13, primo comma, della legge 30  marzo  1971,  n.  118,  la
 riduzione  della capacita' lavorativa indicata nella misura superiore
 ai due terzi e' elevata alla misura pari al 74 per cento a  decorrere
 dalla  data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 2, primo
 comma.
    Restano  salvi  i  diritti  acquisiti  dai  cittadini   che   gia'
 beneficiano  dell'assegno  mensile  o che abbiano gia' ottenuto, alla
 data di cui al primo comma, il riconoscimento dei requisiti  sanitari
 da parte delle competenti commissioni.";
      che  il  decreto  di  cui all'art. 2 (decreto del Ministro della
 sanita' che approva la nuova tabella sulle percentuali di invalidita'
 per le minorazioni e malattie invalidanti) e' entrato in vigore il 12
 marzo 1992, essendo stato pubblicato sul supplemento  ordinario  alla
 Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1991;
      che  la  seconda  parte  del  secondo  comma  dell'art.  9 sopra
 riportato, facendo  salvi  i  diritti  acquisiti  dai  cittadini  che
 abbiano gia' ottenuto, alla data del 12 marzo 1992, il riconoscimento
 dei requisiti sanitari da parte delle competenti commissioni, intende
 chiaramente  statuire,  in contrasto con il primo comma, che anche se
 la domanda amministrativa di assegno sia stata presentata, come nella
 fattispecie in esame, oltre due anni prima  della  pubblicazione  del
 decreto,  si  applichera'  la nuova piu' severa percentuale quando la
 visita avviene dopo l'11 marzo 1992;
      che la disposizione appare gravemente sospetta di illegittimita'
 costituzionale per irrazionalita' e  disparita'  di  trattamento,  in
 quanto  fra piu' cittadini che abbiano presentato domanda di assegno,
 ad esempio, nel settembre  1989  (come  la  ricorrente),  quelli  che
 avranno  la  fortuna di risiedere in zone dove le commissioni mediche
 lavorano  rispettando i tempi del procedimento amministrativo saranno
 tempestivamente visitati e, con una percentuale  di  invalidita'  del
 66,7%  otterranno,  concorrendo  gli  altri  requisiti,  l'assegno di
 invalidita' civile, mentre quelli che risiedono in provincie dove  le
 commissioni lavorano poco ed hanno un notevolissimo arretrato, con la
 stessa  percentuale  di  invalidita' si vedranno negare l'assegno per
 essere stati visitati dopo l'11 marzo 1992;
      che il cittadino si vedrebbe, in casi  del  genere,  doppiamente
 danneggiato dalla lentezza della p.a.;
      che   il   secondo   comma   dell'art.   9  appare  sospetto  di
 irrazionalita' anche perche' in contrasto con il primo comma e con il
 disposto degli artt. 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n.  118,  che
 fanno  decorrere  l'assegno  dal  primo  giorno del mese successivo a
 quello della presentazione della domanda;
      che, infatti in base alla norma censurata, si applicherebbero le
 nuove tabelle  con  riferimento  alla  data  di  presentazione  della
 domanda  e  quindi  retroattivamente,  prima  ancora  che  il  d.m. 5
 febbraio 1992 fosse stato pubblicato;
      che il sospetto di contrasto con l'art. 3 della Costituzione non
 solo non appare manifestamente infondato ma e' chiaramente  rilevante
 nel presente giudizio, atteso che la ricorrente, non essendo occupata
 e  non  godendo  di redditi incompatibili (come da autocertificazione
 del 19 aprile 1994), vedrebbe accolta  la  sua  domanda  in  caso  di
 declaratoria  di  illegittimita'  del secondo comma dell'art. 9 nella
 parte sopra precisata;