P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, secondo comma, del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509, nella parte in cui, facendo salvi i diritti acquisiti dei cittadini che abbiano gia' ottenuto, alla data di cui al primo comma, il riconoscimento dei requisiti sanitari da parte delle competenti commissioni, comporta l'applicazione retroattiva della nuova percentuale a domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto, inoltre scriminando tra domande presentate nello stesso periodo a seconda della maggiore o minore laboriosita' delle commissioni mediche; Sospende il giudizio e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere. Grosseto, addi' 17 novembre 1994 Il pretore: (firma illeggibile) Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile) 95C0078