P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge  11  marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata, per contrasto
 con  l'art.  3  della  Costituzione,  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  9,  secondo  comma, del d.lgs. 23 novembre
 1988, n. 509, nella parte in cui, facendo salvi i  diritti  acquisiti
 dei  cittadini  che  abbiano gia' ottenuto, alla data di cui al primo
 comma, il  riconoscimento  dei  requisiti  sanitari  da  parte  delle
 competenti  commissioni,  comporta  l'applicazione  retroattiva della
 nuova percentuale a domande presentate prima dell'entrata  in  vigore
 del  decreto, inoltre scriminando tra domande presentate nello stesso
 periodo  a  seconda  della  maggiore  o  minore  laboriosita'   delle
 commissioni mediche;
    Sospende  il  giudizio  e dispone trasmettersi gli atti alla Corte
 costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.
      Grosseto, addi' 17 novembre 1994
                    Il pretore: (firma illeggibile)
                  Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile)
 95C0078