IL TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA
    Ha  pronunciato,  all'udienza  del  20  dicembre 1994, la seguente
 ordinanza sulla domanda di affidamento in prova al  servizio  sociale
 ai  sensi  della  legge  29 aprile 1983, n. 167, proposta da Ferrante
 Vincenzo, nato a Poggiomarino il  24  novembre  1958  e  residente  a
 Calliano  (Asti)  in  via  Perrana  n. 2, in atto ristretto presso il
 carcere militare di S. Maria Capua Vetere in espiazione della pena di
 mesi  sei  di  reclusione  militare  inflittagli  con  sentenza   del
 tribunale  militare di Torino in data 9 dicembre 1992 per il reato di
 mancanza alla chiamata; inizio pena: 24 ottobre 1994; fine  pena:  24
 aprile 1995;
    Premesso  che l'art. 1, secondo comma, della legge 29 aprile 1983,
 n. 167, esclude che la misura di cui trattasi possa  essere  concessa
 "quando  il condannato militare e' stato in precedenza condannato per
 rapina .." e che  quindi  l'istanza  indicata  in  premessa  dovrebbe
 essere dichiarata inammissibile;
    Considerato che tuttavia questo tribunale, con ordinanze in data 5
 luglio  1994, in procedimento Cadinu, 26 luglio 1994, in procedimento
 Guisa, 6 dicembre 1994, in  procedimento  Mercia,  ha  sollevato  sul
 punto questione di costituzionalita' del citato art. 1, per contrasto
 con  l'art.  3  della  Costituzione,  rilevando come la previsione di
 reati ostativi alla concessione dell'affidamento in prova fosse stata
 gia' opportunamente cancellata nell'ordinamento penitenziario  comune
 con  la  legge  n. 663/1986 e con siffatta residua deroga posta dalla
 legge nello speciale affidamento in prova del condannato militare non
 trovasse alcuna logica  giustificazione  una  volta  precisato  dalla
 Corte   costituzionale   (sentenza   n.  569/1989)  che  la  speciale
 disciplina di cui alla legge n. 167/1983 rappresenta niente altro che
 mera estensione  del  provvedimento  dell'affidamento  in  prova  del
 condannato   comune  al  condannato  militare,  con  gli  adattementi
 richiesti  dalle   particolarita'   della   organizzazione   militare
 (stabilimenti  militari di pena, comando o ente militare affidatario,
 giudice militare di sorveglianza) e quindi concretasse - tale  deroga
 -  una  irragionevole  ed ingiustificata disparita' di trattamento in
 danno del cittadino alle armi;
    Ritenuto che le considerazioni sopra  esposte  ben  si  attagliano
 anche   alla   fattispecie   in   esame  e  possono,  quindi,  essere
 integralmente ripetute in relazione alla stessa;
    Ritenuto altresi' che la  questione  appare  rilevante  in  quanto
 incide  direttamente  sull'ammissibilita'  dell'istanza  indicata  in
 premessa;