IL TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA Ha pronunciato, all'udienza del 20 dicembre 1994, la seguente ordinanza sulla domanda di affidamento in prova al servizio sociale ai sensi della legge 29 aprile 1983, n. 167, proposta da Ferrante Vincenzo, nato a Poggiomarino il 24 novembre 1958 e residente a Calliano (Asti) in via Perrana n. 2, in atto ristretto presso il carcere militare di S. Maria Capua Vetere in espiazione della pena di mesi sei di reclusione militare inflittagli con sentenza del tribunale militare di Torino in data 9 dicembre 1992 per il reato di mancanza alla chiamata; inizio pena: 24 ottobre 1994; fine pena: 24 aprile 1995; Premesso che l'art. 1, secondo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167, esclude che la misura di cui trattasi possa essere concessa "quando il condannato militare e' stato in precedenza condannato per rapina .." e che quindi l'istanza indicata in premessa dovrebbe essere dichiarata inammissibile; Considerato che tuttavia questo tribunale, con ordinanze in data 5 luglio 1994, in procedimento Cadinu, 26 luglio 1994, in procedimento Guisa, 6 dicembre 1994, in procedimento Mercia, ha sollevato sul punto questione di costituzionalita' del citato art. 1, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, rilevando come la previsione di reati ostativi alla concessione dell'affidamento in prova fosse stata gia' opportunamente cancellata nell'ordinamento penitenziario comune con la legge n. 663/1986 e con siffatta residua deroga posta dalla legge nello speciale affidamento in prova del condannato militare non trovasse alcuna logica giustificazione una volta precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 569/1989) che la speciale disciplina di cui alla legge n. 167/1983 rappresenta niente altro che mera estensione del provvedimento dell'affidamento in prova del condannato comune al condannato militare, con gli adattementi richiesti dalle particolarita' della organizzazione militare (stabilimenti militari di pena, comando o ente militare affidatario, giudice militare di sorveglianza) e quindi concretasse - tale deroga - una irragionevole ed ingiustificata disparita' di trattamento in danno del cittadino alle armi; Ritenuto che le considerazioni sopra esposte ben si attagliano anche alla fattispecie in esame e possono, quindi, essere integralmente ripetute in relazione alla stessa; Ritenuto altresi' che la questione appare rilevante in quanto incide direttamente sull'ammissibilita' dell'istanza indicata in premessa;