P. Q. M.
    Sentite le richieste delle  parti,  che  hanno  concluso  come  da
 verbale;
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma,  della  legge
 29  aprile 1983, n. 167, nella parte in cui esclude che l'affidamento
 in prova del condannato militare possa essere concesso  a  chi  abbia
 riportato  precedente condanna per rapina, per contrasto con l'art. 3
 della Costituzione;
    Ordina  la  trasmissione  degli  atti  alla Corte costituzionale e
 sospende il giudizio in corso;
    Dispone  inoltre  che,  a  cura  della  cancelleria,  la  presente
 ordinanza   sia   notificata  al  Presidente  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
      Roma, addi' 20 dicembre 1994
                   Il presidente estensore: FABRETTI
 
 95C0081