P. Q. M. Sentite le richieste delle parti, che hanno concluso come da verbale; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167, nella parte in cui esclude che l'affidamento in prova del condannato militare possa essere concesso a chi abbia riportato precedente condanna per rapina, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Dispone inoltre che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 20 dicembre 1994 Il presidente estensore: FABRETTI 95C0081