P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  134   della   Costituzione,   1   della   legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg. della legge 11 marzo
 1953,  n.  87  sospende  il  giudizio  e  rimette gli atti alla Corte
 costituzionale  per   l'esame   della   questione   di   legittimita'
 costituzionale  del  decreto  n. 81 dd. 24 marzo 1959 del commissario
 generale  del  Governo  italiano  per il territorio di Trieste, nella
 parte in cui, nell'estendere a detto territorio la legge  n.  122/51,
 ha  fatto eccezione per l'art. 9, sostituito con diversa disposizione
 che, in materia di definizione della tabella delle circoscrizioni dei
 collegi uninominali per le elezioni del consiglio provinciale e della
 loro distribuzione  nell'ambito  provinciale,  non  faceva  salva  la
 garanzia,  di  cui  all'art. 9, secondo comma, della legge n. 122/51,
 dell'assegnazione di non piu' della meta' dei collegi  a  un  singolo
 comune, riservando a se' ogni potere in materia.
      Trieste, addi' 14 ottobre 1994
                       Il presidente: PELLINGRA
 
 95C0082