P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87 sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimita' costituzionale del decreto n. 81 dd. 24 marzo 1959 del commissario generale del Governo italiano per il territorio di Trieste, nella parte in cui, nell'estendere a detto territorio la legge n. 122/51, ha fatto eccezione per l'art. 9, sostituito con diversa disposizione che, in materia di definizione della tabella delle circoscrizioni dei collegi uninominali per le elezioni del consiglio provinciale e della loro distribuzione nell'ambito provinciale, non faceva salva la garanzia, di cui all'art. 9, secondo comma, della legge n. 122/51, dell'assegnazione di non piu' della meta' dei collegi a un singolo comune, riservando a se' ogni potere in materia. Trieste, addi' 14 ottobre 1994 Il presidente: PELLINGRA 95C0082