P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Solleva la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dagli artt. 377, primo comma, 409 c.p.p. e 39 disp. attuaz. c.p.p. in relazione agli art. 24, primo comma e 112 Cost. in quanto: a) ritenendo ad substantiam il requisito della autenticazione della firma per la validita' dell'atto di querela, secondo l'interpretazione in malam partem secondo cui l'espressione "autentica" significa "autenticazione" in senso stretto, viene leso il principio della possibilita' per tutti di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, in contrasto con i principi basilari di conservazione del contratto (art. 2724 e 1362 c.c.), poiche' fanno derivare da un fattore esterno la validita' di una manifestazione di volonta' espressa e sottoscritta; b) non essendo prevista la possibilita' per il g.i.p. di imporre al p.m. la convocazione della parte offesa per avere la prova della genuinita' della sottoscrizione in caso di dubbio, viene leso non solo l'art. 24, primo comma, Cost., ma altresi' il principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale (art. 112 c.) di fronte alla manifestazione di volonta' contenuta nella querela stessa. Ritenendo tale questione rilevante e non manifestamente infondata; Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Torino, addi' 7 ottobre 1994 Il giudice: dott.ssa Fernanda CERVETTI 95C0083