P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Solleva la questione di legittimita' costituzionale del  combinato
 disposto  dagli artt. 377, primo comma, 409 c.p.p. e 39 disp. attuaz.
 c.p.p. in relazione agli art. 24, primo comma e 112 Cost. in quanto:
       a) ritenendo ad substantiam il requisito  della  autenticazione
 della   firma   per   la  validita'  dell'atto  di  querela,  secondo
 l'interpretazione  in  malam   partem   secondo   cui   l'espressione
 "autentica"  significa  "autenticazione" in senso stretto, viene leso
 il principio della possibilita' per tutti di agire in giudizio per la
 tutela dei propri diritti, in contrasto con i  principi  basilari  di
 conservazione  del  contratto  (art. 2724 e 1362 c.c.), poiche' fanno
 derivare da un fattore esterno la validita' di una manifestazione  di
 volonta' espressa e sottoscritta;
       b)  non  essendo  prevista  la  possibilita'  per  il g.i.p. di
 imporre al p.m. la convocazione della parte offesa per avere la prova
 della genuinita' della sottoscrizione in caso di dubbio,  viene  leso
 non  solo  l'art.  24,  primo  comma, Cost., ma altresi' il principio
 dell'obbligatorieta' dell'azione penale (art. 112 c.) di fronte  alla
 manifestazione di volonta' contenuta nella querela stessa.
    Ritenendo tale questione rilevante e non manifestamente infondata;
    Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  la  presente ordinanza sia notificata alle parti e al
 Presidente del Consiglio dei  Ministri  e  comunicata  ai  Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
      Torino, addi' 7 ottobre 1994
                Il giudice: dott.ssa Fernanda CERVETTI
 
 95C0083