P. Q. M.
    Vista la  eccezione  di  incostituzionalita'  sollevata  dal  p.m.
 dell'art.  3,  secondo comma, del d.-l. 17 settembre 1994, n. 537, in
 relazione agli artt. 3, 10, 11, 25 e 32 della Costituzione;
    Ritenuto  che  la  non  manifesta  infondatezza  delle   questioni
 prospettate    e    rilevati    d'ufficio    autonomi    profili   di
 incostituzionalita'  dell'art.  3,  secondo  comma,  del   d.-l.   17
 settembre  1994,  n.  537,  in  relazione agli artt. 3, 25 e 77 della
 Costituzione;
    Ritenuta   la   rilevanza    della    superiore    questione    di
 costituzionalita' ai fini della definizione del presente giudizio;
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva  questione  di  costituzionalita'  del  richiamato art. 3,
 secondo comma, del d.-l. 17 settembre 1994, n. 537, in relazione agli
 artt. 3, 10, 11, 25,  32  e  77  della  Costituzione,  disponendo  la
 immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione
 sia notificata alle parti in causa ed al p.m., nonche' al  Presidente
 del Consiglio dei Ministri;
    L'ordinanza verra' comunicata a cura del cancelliere ai Presidenti
 della due Camere;
    Sospende il presente giudizio.
      In Tivoli, addi' 5-24 ottobre 1994
                           Il pretore: CROCE
 
 95C0084